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INPS - Circ. n. 55 del 29.04.2022 : Contratti di solidarietà – Esonero cumulabile con Decontribuzione Sud


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Con la circ. n. 55 del 29.04.2022 l’ INPS fornisce indicazioni in merito agli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). 

In favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà è infatti prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

Il contratto di solidarietà è un istituto attraverso il quale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, i lavoratori subiscono una riduzione del proprio orario di lavoro non superiore ad una determinata percentuale dell’orario di lavoro contrattuale, con la corresponsione ai medesimi lavoratori di un trattamento di integrazione salariale determinato tenendo conto del trattamento economico perso.

La connessa agevolazione contributiva non trova applicazione nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

La circ. n. 55 del 29.04.2022 L’Istituto illustra così le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, attraverso la denuncia contributiva mensile. 

Indicazioni vengono fornite anche per quanto riguarda la cumulabilità con altre agevolazioni contributive che risulta esclusa salvo con la Decontribuzione SUD. Non essendo stato previsto un espresso divieto di cumulo , le aziende che intendono usufruire dell’esonero contributivo per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione sono tenute a calcolare e applicare l’esonero sulla contribuzione residua. 

Fonte: INPS - Circ. n. 55 del 29.04.2022