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INPS – Circ. n. 133 del 7.11.2019: Contratti di solidarietà – riduzioni contributive per l'anno 2018


firma del contratto di solidarietà
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Con la circ. n. 133 del 7.11.2019 , l’INPS fornisce istruzioni in merito alla compilazione del flusso UniEmens per il recupero delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2018.

Il citato articolo 6 del D.L. n. 510/1996 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate.

Per l’anno 2018, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La circ. n. 133 del 7.11.2019 ricorda che lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%

Fonte: INPS - Circ. n. 133 del 7.11.2019