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INPS – Mess. n. 1296 del 26.03.2021 : DL 30/2021 – Prime istruzioni per il bonus baby sitting


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L’ INPS, con mess. n. 1296 del 26.03.2021 , fornisce prime indicazioni per la richiesta del bonus uno per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, messo a disposizione dal DL Sostegni ( all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 ) ai genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o in quarantena fino al 30 giugno 2021. 

Diversamente dalla prima fase emergenziale, caratterizzata da un più ampio ricorso ai congedi speciali, in questa fase il Legislatore ha preferito ampliare la platea dei potenziali beneficiari del cd. bonus baby sitting.

Il bonus si rivolge ai lavoratori: 

• iscritti alla Gestione Separata INPS;
• autonomi iscritti all’INPS;
• della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse al Covid-19;
• dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, che siano medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, compresi i soccorritori e autisti/urgenza 118. 

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto Famiglia. Il Bonus baby-sitting può essere concesso a condizione che : 

• Presupposti per poter fruire del buono sono: convivenza con figlio minore di anni 14 ; contagio o quarantena in ogni caso certificata dall’ASL o in caso di svolgimento della didattica in presenza;
• Il bonus può essere chiesto da un genitore solo se l’altro non può accedere al lavoro agile o, in alternativa, al congedo speciale covid o se non svolge alcuna attività lavorativa o se eventualmente è stato sospeso dal lavoro.

Fonte: INPS - Mess. n. 1296 del 26.03.2021