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INPS – Circ. n. 100 del 5.07.2019 : Modifiche alla disciplina della pensione e del reddito di cittadinanza


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Con la circ. n. 100 del 5.07.2019 , l’ INPS illustra le modifiche alla disciplina della Pensione e del Reddito di cittadinanza, a seguito delle novità introdotte in sede di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

In particolare gli interventi maggiormente significativi che impattano sull’istruttoria delle domande riguardano i nuclei con componenti disabili e i requisiti di accesso alla Pensione di cittadinanza. Tra le altre modifiche segnalate dalla circ. n. 100 del 5.07.2019 :

- la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati (cfr. successivo paragrafo 4, lettera A);

- nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B);

- il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo (cfr. successivo paragrafo 4, lettera B);

- la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. L’attuazione di tale disposizione, tuttavia, non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione;

- L’Istituto riserva nella circ. n. 100 del 5.07.2019 particolare attenzione alla certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato Estero per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea;

- a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno l’esclusione dal Reddito di Cittadinanzaper i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Fonte: INPS – Circ. n. 100 del 5.07.2019