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DPCM 13 ottobre 2020 : misure urgenti di contenimento della diffusione del COVID-19


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In data 13 ottobre, il Presidente del Consiglio ha firmato un ulteriore DPCM sulle misure di contrasto alla diffusione dei contagi da COVID-19.

Il DPCM è particolarmente corposo e, in allegato, riporta ben 22 documenti.

Per quanto riguarda la prevenzione dei contagio nei luoghi di lavoro, rileva soprattutto l’art. 2 del DPCM, intitolato a “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.

L’articolo non è, di per sé, innovativo.

Conferma, infatti, l’obbligo di rispettare “ i contenuti” dei Protocolli già in essere e già applicati dalle aziende: Protocollo generale del 24 aprile; Protocollo ugualmente del 24 aprile relativo ai cantieri; Protocollo sottoscritto il 20 marzo con riferimento ai settori del trasporto e della logistica (i tre Protocolli sono riprodotti come allegati 12, 13 e 14 del DPCM).

Questo richiamo è comunque importate, redendo evidente che i Protocolli già conosciuti continuano a costituire i parametri comportamentali su cui impostare regole, procedure e prassi considerate anche dall’ordinamento adeguate per assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

All’interno del DPCM sono presenti anche altri passaggi da avere presente.

L’art. 1 fornisce, ad esempio, delle particolari indicazioni sulle precauzioni da osservare “.. nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni …”.

Astrattamente, quindi, potrebbero essere coinvolti anche i luoghi di lavoro.

Lo stesso art. 1 aggiunge “e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive …” e, quindi, è in qualche modo fornito un criterio per orientarsi nella complessa normativa emanata fra disposizioni generali e disposizioni riguardanti direttamente i luoghi di lavoro.

Ulteriori passaggi del DPCM di diretto interesse per la sicurezza sul lavoro si ritrovano all’art. 1, lett. ll), dove viene fatto riferimento “alle attività professionali” per le quali vengono fornite una serie di indicazioni:

a)attuazione delle attività anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b)incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c)assunzione protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d)incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Fonte: DPCM 13 ottobre 2020