Camera dei Deputati

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Assolavoro – Audizione sulla GIG Economy


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Il Direttore Generale dell’ Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro Agostino Di Maio è intervenuto in audizione alla XI° Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, nell’ambito del dibattito per la redazione di norme a tutela dei lavoratori della GIG Economy ( Audizione Gig Economy Assolavoro ).

La distribuzione e organizzazione del lavoro mediante piattaforme costituisce senza dubbio uno degli aspetti più attuali e discussi dell’ economia digitale. La questione attualmente dibattuta, anche in ambito Europeo, è quella di elaborare nuove strategie regolative capaci di offrire ai lavoratori delle piattaforme tutele sul piano economico, previdenziale e delle condizioni di lavoro, conciliando il tutto con esigenze dello sviluppo.

In Italia, l’attenzione mediatica si è concentrata soprattutto sulle piattaforme di food delivery. Sono state avanzate varie proposte di regolazione: da una delle bozze del decreto dignità (proposta di lavoro subordinato tout court), a proposte di regolazione più o meno vincolante di tipo territoriale (legge regionale del Lazio, carta dei diritti della città di Bologna), fino a ipotesi più strutturate, quali l’estensione della disciplina del lavoro in somministrazione (Treu).

La recente sentenza della Corte d’Appello di Torino sul così detto “caso Foodora” ha accolto parzialmente le domande degli appellanti, ossia i riders, ribaltando l’orientamento del Tribunale di primo grado nella parte in cui riconosce che i contratti da essi stipulati siano ricompresi nell’ambito dell’etero-organizzazione, ex art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, pur ribadendo, come già si era orientato il Tribunale di primo grado, la natura autonoma delle stesse collaborazioni.

E’ stata pertanto esclusa in appello la natura subordinata dei rapporti di lavoro esaminati poiché, diversamente da quanto richiede l’art. 2094 c.c., mancherebbe l’obbligatorietà della prestazione, visto che i fattorini erano liberi di accettare o meno la chiamata e anche nel caso in cui avessero dato la disponibilità per la turnazione, potevano decidere di revocarla, non presentandosi, senza che il datore di lavoro esercitasse il potere disciplinare.

I dati raccolti sulla fenomeno restituiscono, infatti, una descrizione del “ gig worker ” molto lontana dal lavoratore dipendente “ ordinario”. Dall’indagine emerge altresì che una quota preponderante dei lavoratori gig vedono il lavoro mediante piattaforma come un secondo lavoro o comunque un lavoro svolto in attesa di altra occupazione, molto limitato quanto al numero di ore settimanali.

Sarebbe allora auspicabile - secondo la prospettiva di Assolavoro - “ ….un intervento minimo che dia vita ad una legislazione di sostegno che definisca una contribuzione sociale obbligatoria specifica per i gig worker, assistita da un regime fiscale e contributivo agevolato, volta a favorire la creazione di piattaforme di servizi connesse a quelle relative al delivery vero e proprio, ad adesione libera da parte dei lavoratori riconducibili al settore dei lavori della Gig Economy.”

La contrattazione collettiva appare, dunque, come lo strumento più idoneo per la definizione degli standard di protezione sociale, perché maggiormente flessibile rispetto ad un intervento normativo che in ogni caso dovrebbe limitarsi a riconoscere un nucleo essenziale di tutele uniformi senza un eccessivo irrigidimento riconducibile alla volontà di definire una nuova tipologia contrattuale.

Procedendo in questa direzione, verrebbe adottata un’impostazione con significative analogie rispetto al sistema di welfare delle Agenzie per il Lavoro dove operano due Fondi, Forma.Temp e E.Bi.Temp, con il compito di erogare prestazioni di welfare ai lavoratori somministrati secondo quanto stabilito dal CCNL.

In conclusione, il DG di Assolavoro ha spinto ad ulteriori riflessioni in ordine al rapporto tra nuove tecnologie e modalità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Sempre più spesso le piattaforme online costituiscono veri e propri mercati auto-regolamentati, ciò avviene ad esempio per l’incontro tra domanda e offerta di servizi in presenza ( baby sitting, trasporto, ripetizioni scolastiche ).

Occorre quantomeno fare in modo di sottoporre anche questi nuovi intermediari alla rigorosa disciplina autorizzatorio vigente per le Agenzie per il Lavoro. L’avvento delle nuove piattaforme, lungi dal delineare un futuro in egual misura più roseo per tutti i lavoratori, richiede ancora di più la presenza di intermediari qualificati e sistemi regolatori efficaci.

Fonte: ASSOLAVORO