Camera dei Deputati

Stampa

DDL Lavoro al voto finale : stretta a dimissioni ; periodo di prova e conciliazioni.


icona

La discussione del provvedimento AC 1532-bis-A recante “Disposizioni in materia di lavoro ( cd. DDL Collegato Lavoro ) annunciato nel primo maggio del 2023, assegnato alla Commissione lavoro solo il 28 novembre,  per poi essere accantonato con lo stralcio di alcuni articoli confluiti in altri provvedimenti dopo una prima discussione in Commissione nel marzo del 2024 , ha visto nelle scorse settimane una rapida accelerazione con l'approdo alla Camera dei Deputati del 23 settembre scorso.

Una gestazione che ha visto diverse modifiche al disegno di legge originario, da ultimo apportate nella seduta tenutasi martedì scorso primo ottobre.  

In attesa del voto finale, fissato alla Camera per l’8 ottobre, si riportano di seguito le principali novità apportate in sede referente e riguardanti più da vicino il rapporto di lavoro :  

Dimissioni : Risoluzione per assenza ingiustificata – Sicuramente tra le norme simbolo l’ art. 19 ( ex art. 9 del provvedimento varato in Consiglio dei Ministri nel maggio 2023 ) riguardante le dimissioni automatiche del lavoratore in caso di assenza ingiustificata superiore a 5 giorni. Sul punto è stata approvata una riformulazione che innalza il termine oltre il quale scatterebbero le dimissioni da 5 a 15 giorni. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza, che si riserva di verificare la veridicità della comunicazione. La norma approvata, infine, aggiunge che le dimissioni non opererebbero se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.   Così facendo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, e di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi, venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.

Meno vincoli per la somministrazione di lavoro – Altrettanto dibattuta quanto la precedente è la norma prevista all’art 10 ( ex articolo 5 della proposta di legge varata in CDM ) con semplificazioni in materia di somministrazione di lavoro.

Una prima modifica è quella che riguarda l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi ( attualmente pari 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti ) al relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori dei lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

Viene poi eliminata la previsione per la quale  , se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.

Le modifiche intendono incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

Periodo di prova : In sede referente è stato rivisto anche l’ art. 13 ( ex articolo 6 ) sulla durta del periodo di prova.

La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

La nuova regolamentazione vuole offrire maggiore chiarezza e tutela sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, bilanciando il diritto alla valutazione reciproca durante il periodo iniziale di lavoro e riducendo il contezioso sulla corretta individuazione della durata del periodo di prova

Conciliazioni telematiche – Con l’ art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.  La nuova norma si pone l’obbiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

Smart working -  Nelle disposizioni del DDL trova conferma all’ art. 14 l’obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare , in via telematica al Ministero del Lavoro, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Lavoro subordinato e cassa integrazione – La proposta di legge introduce all’art. 6 la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma mira a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale oltre a favorire la ricerca di nuove opportunità lavorative. 

Formazione : Apprendistato – Con gli art. 16 e 18 è prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Interpretazione autentica per attività stagionali -  All’art. 11 viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali  individuate da decreto (Dpr del 1963) in alternativa alla contrattazione collettiva.In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali, con la norma approvata alla Camera si specifica che rientrano nelle attività stagionali “ le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. “

Contratto a causa mista –  All’art. 17 è prevista l’introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.  

WST Law & Tax Firm