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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 456/2019: Premi di risultato – Detassazione parziale


grafico aumento produttività per detassazione

Con la risposta n. 456/2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce il proprio parere riguardo l’applicabilità della detassazione dei premi di risultato riconosciuti in forza di un contratto di II° livello ( aziendale o territoriale ), di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stipulato durante il periodo di maturazione del premio.

In particolare, la risposta n. 456/2019 dell' Agenzia delle Entrate fa riferimento ad un sistema premiale previsto da un primo accordo del 2016 che, seppur sottoscritto dopo l’entrata in vigore del regime agevolativo, non risulta conforme ai requisiti richiesti per il riconoscimento della detassazione. A circa due anni di distanza, il 2 luglio 2018, la società istante sottoscrive un secondo accordo sui premi di risultato, questa volta in linea con i requisiti richiesti dalla legge per la detassazione.

L’introduzione del regime agevolativo della detassazione dei premi di risultato risale alla Legge di Stabilità 2016 ( art. 1, commi da 182 a 189, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ) e consente di applicare un imposta sostitutiva dell’IRPEF al 10% alle cd. retribuzioni premiali “…di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili” sulla base di criteri di volta in volta definiti dalla contrattazione di II° livello, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con il decreto del 25 marzo 2016.

La prassi successivamente venutasi a creare sull’argomento, si è concentrata poi nel fornire chiarimenti in ordine al requisito dell’incrementalità del risultato e all’individuazione del periodo congruo entro il quale valutare il raggiungimento degli obbiettivi.

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Nella disamina del caso, l’ Agenzia delle Entrate ha evidenziato innanzitutto come la funzione incentivante delle norme in esame, così come ribadito anche nei documenti di prassi ( circ. n. 28/E del 15.06.2016 e circ. n. 5/E del 29.03.2019 oltre alla risol. n. 78/E del 19.10.2019 ), deve essere ritenuta assolta. Infatti la maturazione del premio e la relativa erogazione avviene successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati in un lasso di tempo congruo stabilito su base contrattuale. Pertanto, può dirsi soddisfatto il requisito secondo il quale i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

In ragione di tali considerazioni, e d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ Agenzia delle Entrate conclude che, vista la parziale vigenza dell’accordo modificativo: “…qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento potrà riguardare solo il 50 per cento del premio di risultato del 2018."  Pertanto, la società istante in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50 per cento del totale del premio relativo all’anno 2018.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 456/2019