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Agenzia delle Entrate – Risol. n. 78/E del 18.10.2018: Premi di risultato – incrementalità essenziale per fruire della detassazione


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Chiarimenti in merito alla detassazione dei premi di risultato vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risol. n. 78/E del 18.10.2018. Nel caso esaminato, l’Agenzia considera il requisito della incrementalità del premio di risultato come essenziale per poter fruire del beneficio della detassazione.

IL CASO DI SPECIE:

Obbiettivi e parametri di misurazione del premio di risultato sono stati definiti dalla società istante e dalle sigle sindacali, con accordo integrativo del contratto aziendale di II° livello. In particolare sono stati definiti due obbiettivi, uno di redditività individuato dal valore EBIT, l’altro di efficienza individuato nel miglioramento dei tempi di consegna previsto dai relativi programmi.

IL QUESITO:

La società istante chiede una conferma sull’applicabilità della detassazione, consistente in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 % ai “ premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto” ( Min. Lavoro - decreto del 25.03.2016 )

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

Per l’Agenzia delle Entrate risulta essenziale partire con la propria analisi dalla lettura dell’art. 2, c. 1, del decreto 25 marzo 2016. Questo definisce i premi di risultato come “ somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “.

A seguire l’art. 2, c. 2, del decreto 25 marzo 2016 stabilisce inoltre che “ i contratti collettivi…. devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi….rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo”.

Pertanto dalla lettura dell’art. 2, comma 1 e 2, appare evidente che non è sufficiente il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato dalla contrattazione, dal momento che è altresì necessaria la registrazione di un incremento del risultato rispetto a quello del precedente esercizio.

Il requisito dell’incrementalità, rilevato dal confronto tra il valore dell’obbiettivo registrato all’inizio del periodo “ congruo “ e quello registrato alla fine dello stesso, costituisce un requisito essenziale per poter fruire dell’beneficio.

a cura della Redazione