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Cassazione: la responsabilità solidale per la contribuzione omessa non soggiace al termine di decadenza biennale


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Con l’ordinanza n. 28694 del 16.12.2020, la Cassazione afferma che il termine di decadenza biennale, previsto in materia di responsabilità solidale negli appalti dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, non trova applicazione per i crediti contributivi vantati dagli enti previdenziali.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso l'avviso di addebito con cui l’INPS le aveva chiesto il pagamento, quale sub-committente obbligata solidale, della somma di € 127.455,33, per i contributi previdenziali e le sanzioni non corrisposti dall’azienda appaltatrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo la maturazione della decadenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, atteso che l'INPS aveva fatto valere il proprio diritto dopo il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello – afferma che il termine decadenziale di due anni, previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali al fine di recuperare la contribuzione omessa.

Per la sentenza, infatti, il termine biennale vale esclusivamente per la solidarietà inerente alle retribuzioni, mentre l’azione intrapresa dagli enti previdenziali - a fronte della natura dell'obbligazione contributiva e della sua indisponibilità - soggiace soltanto all’ordinario termine di prescrizione.

Secondo i Giudici di legittimità, tale differente regolamentazione non presenta profili di illegittimità, dal momento che il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS e, per l’effetto, rigetta l’opposizione proposta, non essendo decorso l’ordinario termine di prescrizione tra la cessazione dell’appalto e la notifica della cartella esattoriale.

A cura di Fieldfisher