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Cassazione: il committente non deve versare i contributi già corrisposti dall’appaltatore fittizio


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Con l’ordinanza n. 18278 del 08.07.2019, la Cassazione afferma che, nelle ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, il committente non è tenuto a corrispondere agli enti previdenziali i contributi già versati dallo pseudo-appaltatore.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso una cartella esattoriale di pagamento di contributi e sanzioni notificatale da INPS ed INAIL, a seguito di un’ispezione che aveva accertato la sussistenza di un’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera.
La medesima a fondamento della propria domanda deduce la circostanza che gli oneri contributivi richiesti erano stati già adempiuti dall’impresa appaltatrice.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che laddove un appalto sia posto in essere senza rispettare le previsioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 deve essere considerato illecito.
In tali circostanze, il committente risponde, in solido con lo pseudo-appaltatore, sia del pagamento delle retribuzioni verso i lavoratori addetti all'appalto che dei contributi richiesti dagli enti previdenziali.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, il potere degli Istituti previdenziali di agire nei confronti del committente per recuperare i contributi che l’appaltatore abbia omesso di versare non è escluso dal diritto del lavoratore di ottenere, dal soggetto che ha utilizzato la propria prestazione attraverso un appalto illecito, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, per la sentenza, i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall'appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, in ottemperanza alla regola generale di cui all'art. 1180 c.c. che impone la verifica in concreto dell'avvenuta integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla società, affermando la non debenza di quanto portato dalla cartella esattoriale opposta.

A cura di Fieldfisher