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Cassazione: committente obbligato solidalmente per i contributi omessi anche se il contratto vietava il ricorso al subappalto


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Con la sentenza n. 27382 del 25.10.2019, la Cassazione afferma che, nell’ambito di un appalto, l’obbligo in via solidale del committente, per i contributi non versati in relazione alle prestazioni rese dai lavoratori impiegati dal subappaltatore, sussiste anche se nel contratto era stato convenuto il divieto del ricorso al subappalto.

Il fatto affrontato

La società committente propone opposizione giudiziale avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto, nella sua qualità di obbligata solidale, il pagamento di € 57.431,00, per i contributi omessi in relazione ai lavoratori utilizzati nel contratto d’appalto.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di non aver mai avuto contatti con l’azienda subappaltatrice nei confronti della quale l’INPS aveva accertato l’omissione contributiva, anche perché il contratto di appalto vietava esplicitamente il ricorso al subappalto.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, dal momento che il rapporto di lavoro è diverso e non sovrapponibile al rapporto previdenziale che si instaura con l’INPS.

Per i Giudici di legittimità, inoltre, caratteristica essenziale dell’obbligazione contributiva è che ha natura indisponibile e sulla stessa non possono, quindi, incidere pattuizioni contrarie delle parti stipulanti il contratto d’appalto.

Secondo la sentenza, ne consegue che la peculiarità dell'obbligazione contributiva induce a ritenere non coerente con le sue caratteristiche ed in assenza di qualsiasi plausibile ragione, l'esonero della responsabilità solidale del committente a fronte della violazione del divieto di subappalto concordato con il committente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’azienda appaltante, confermando l’obbligo della medesima di pagare i contributi omessi dal subappaltatore.

A cura di Fieldfisher