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INPS – Circ. n 49 del 31.05.2023 : Welfare e premi di risultato – indicazioni in materia di contribuzione e tassazione


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L’INPS, con la circ. n. 49 del 31.05.2023, ha fornito un quadro di sintesi delle varie disposizioni legislative succedutesi negli ultimi anni in materia di welfare e premi di risultato, evidenziandone i riflessi previdenziali. 

Il documento si sofferma, in particolare, su tutti quei casi in cui la disciplina contributiva si discosta da quella fiscale. Nonostante l’armonizzazione realizzata con il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, il regime di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi è più ampio di quello fiscale, poiché accanto alle voci di esenzione individuate dal legislatore ( art. 1, c. 2 del TUIR ), ve ne sono altre aventi rilevanza ai soli fini previdenziali. Tra gli esempi più recenti il cd. bonus carburante, escluso dall’ imposizione fiscale, sconta la totale assoggettabilità ai fini contributivi. 

La circolare, dopo aver effettuato una ricognizione del relativo quadro normativo dal 2016 ad oggi, chiarisce un aspetto di particolare rilievo riguardante l’ipotesi di conversione del premio di risultato in versamenti alla previdenza complementare. In tal caso, la circolare conferma che è dovuto il contributo di solidarietà INPS del 10% a carico del datore di lavoro. Lo stesso vale nell’ipotesi di conversione del premio in versamento di contributi di assistenza sanitaria a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziale. 

Viene inoltre chiarito che il contributo di solidarietà è dovuto anche se il premio è convertito in versamenti di cui alla lett. f-quater) del secondo comma dell’art. 51 del TUIR, ovvero di contributi e premi versati dal datore a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. 

Nell’intento di rafforzare ulteriormente le possibilità di conversione del premio di risultato , la Legge di bilancio 2017 aveva infatti escluso in toto l’imponibilità per la contribuzione versata alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria integrativa, anche se di importo eccedente gli ordinari limiti di deducibilità fiscale (5.164,57 euro per i contributi di previdenza complementare e 3.615,20 euro per quelli di assistenza sanitaria integrativa). 

La norma nulla aveva disposto in merito allo specifico obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10% previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969 e dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005, dovuto sulle somme a carico del datore di lavoro versate ai fondi di previdenza complementare nonché a fondi e casse con esclusivo fine assistenziale. 

In merito a tale obbligo, sono pertanto coesistiti dal 2017 fino ad oggi due orientamenti contrapposti. Un primo orientamento considerava i premi di risultato convertiti in contributi come somme a carico del datore di lavoro, con il conseguente onere di versare, sugli stessi, il contributo del 10% all'Inps. Un secondo orientamento poneva a carico del lavoratore i contributi da versare e escludeva il versamento del contributo di solidarietà poiché riconducibili ad una libera scelta del lavoratore di trasformare il premio monetario in future prestazioni previdenziali ed assistenziali. 

L'Inps, con la circ. n. 49 del 31.05.2023, dirime la questione e chiarisce che i contributi versati ai fondi di previdenza complementare nonché a quelli di assistenza sanitaria integrativa, a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato detassabile sono sempre da assoggettare al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro. 

Fonte: INPS