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Min. Lavoro – Circ. n. 18 del 22.11.2017: Termini perentori per le istanze di decontribuzione per contratti di solidarietà


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Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione fornisce alcune indicazioni per la presentazione delle domande di accesso al beneficio della decontribuzione, riconosciuto dal Decreto interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017, per quelle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

La domanda, firmata digitalmente e in bollo, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e con la modulistica indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it. Contestualmente inoltrata telematicamente all’INPS o all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale.

Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena di inammissibilità, la previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso il sistema “Cigs on-line”. All’istanza va altresì allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti nella riduzione oraria.

Le domande dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento e verranno istruite in base allo stretto ordine cronologico di presentazione. Il Ministero emetterà un provvedimento di concessione o diniego entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. L’impresa, l’INPS e eventualmente l’INPGI ne saranno informati mediante apposita comunicazione.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali