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INPS – Circ. n. 43 del 22.03.2022 : esonero contributivo di 0,80% per i lavoratori dipendenti


Con la circ. n. 43 del 22.03.2022, l’ INPS fornisce prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ( IVS ) a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022). 

L’ impatto di tale misura produce effetti sul cuneo fiscale in quanto si applica alla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente e riduce di conseguenza l’importo della ritenuta operata nella busta paga da parte del datore di lavoro, aumentandone di conseguenza la retribuzione netta dovuta. 

La Legge di Bilancio ha previsto eccezionalmente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota contributiva IVS, per tutti i rapporti di lavoro dipendente con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L’esonero viene riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. 

Corretta applicazione dell’aliquota - Ciò posto, ne deriva che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore che potrà raggiungere nell’anno 2022 complessivamente 34.996 euro ( 2.692 X 13 mensilità ). Pertanto se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà dritto al beneficio contributivo. 

Tredicesima - Su quest’ultimo punto l’ INPS precisa che è previsto espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto nel mese di dicembre la riduzione contributiva andrà applicata sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro, sino a concorrenza dei ratei maturati nell’anno dal singolo lavoratore. 

Quattordicesima - Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro. 

Condizioni di spettanza – L’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro. Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza. 

Fonte: INPS – Circ. n. 43 del 22.03.2022