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INPS – Circ. n. 164 del 03.11.2017: Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – Chiarimenti


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Con la circolare n. 164 del 03.11.2017 si forniscono chiarimenti in merito al requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344 e 345 della legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) la quale, con il fine di promuovere nuove forme di imprenditoria in agricoltura, ha previsto il godimento dell’esonero dal versamento dell’accredito contributivo in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore ai quaranta anni.

Facendo seguito alla circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, con la quale sono state fornite precisazioni circa il godimento dell’esonero in oggetto, con la presente circolare l’Istituto ritiene opportuno chiarire che la condizione per la quale il nucleo CD che richieda l’ammissione all’incentivo non debba essere composto dai medesimi soggetti di un nucleo preesistente, è da intendersi soddisfatta con la positiva verifica del requisito della mancata precedente iscrizione esclusivamente per il c.d. capo nucleo coltivatore diretto.

In tal senso, del resto, si è espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, con il parere n. 6811 del 3 ottobre 2017, ha precisato, inoltre, che “non rileva, ai fini civilistici e ai fini della norma citata (art. 1, commi 344 e 345, legge 11/2/2016), la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”.

In aggiunta, viene precisato che il requisito per l’applicazione dell’esonero sussiste in tutti i casi in cui alla nuova iscrizione del coltivatore o IAP sia riconducibile un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente.

Fonte: INPS