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Tribunale di Cassino: il verbale ispettivo non è sufficiente a provare le violazioni in esso contestate


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Con la sentenza del 22.10.2018, il Tribunale di Cassino afferma che, al fine di provare le violazioni rinvenute in sede ispettiva, non è sufficiente la semplice produzione del relativo verbale, poiché le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per potere assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo altrimenti il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice.

Il fatto affrontato

Le amministratrici di una società propongono opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, con le quali erano state condannate al pagamento di una sanzione amministrativa, conseguente all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra l’azienda ed un prestatore assunto con contratto di lavoro occasionale.

La sentenza

Il Tribunale di Cassino afferma che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese.

Per il Giudice, infatti, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente in ordine ai fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
La fede privilegiata non si estende, invece, alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.

Secondo la sentenza, dunque, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice.
Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.

Pertanto, applicando i suddetti principi al caso in esame, il Tribunale accoglie il ricorso proposto dalle amministratrici della società ed annulla le ordinanze di ingiunzione opposte, non ritenendo il verbale di accertamento redatto dall’ITL sufficiente a comprovare quanto in esso riportato.

A cura di Fieldfisher