AMIANTO Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/amianto/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Thu, 29 Jan 2026 23:00:00 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png AMIANTO Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/tag/amianto/ 32 32 Rischio Amianto, le modifiche al Testo Unico in vigore dal 24 gennaio. https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/ https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/#respond Thu, 29 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/ Il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 introduce modifiche significative al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro per migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto, con aggiornamenti su obblighi, sorveglianza sanitaria e misure di prevenzione.

L'articolo Rischio Amianto, le modifiche al Testo Unico in vigore dal 24 gennaio. proviene da Lavorosì.

]]>
logo WST Law & Tax

In attuazione della della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, il Governo ha pubblicato in data 9 gennaio il D.Lgs 31 dicembre 2025, n. 213.

Il decreto introduce numerose modifiche al Titolo IX, capo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 244–262 e allegati) in relazione al Rischio amianto. Gli aggiornamenti significativi seguono tre assi principali :

·       ampliamento e precisazione delle attività coperte e degli obblighi di individuazione preventiva;

·       rafforzamento di notifica, tracciabilità documentale, misure tecniche/DPI e gestione di ambienti chiusi;

·       evoluzione delle misurazioni e della sorveglianza sanitaria, con una transizione tecnica fissata al 21 dicembre 2029 e introduzione di un allegato sulle patologie correlate e nuovi profili sanzionatori.

Campo di applicazione più esplicito e ampio – Fermo restando quanto previsto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, le norme si applicano a “tutte le attività lavorative” nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, includendo espressamente: manutenzione, ristrutturazione e demolizione; rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto; smaltimento e trattamento dei rifiuti; bonifica delle aree interessate; attività estrattiva o di scavo in “pietre verdi”; lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi. Viene inoltre precisato che i silicati fibrosi richiamati dalla disciplina sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto – Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, il datore di lavoro deve adottare “ogni misura necessaria” per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per edifici antecedenti alla L. 27 marzo 1992, n. 257, deve attivarsi chiedendo informazioni (proprietari, altri datori di lavoro) e ricercandole presso altre fonti (inclusi registri pertinenti). Se non disponibili, deve far eseguire l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da “operatore qualificato” e acquisirne il risultato prima dell’inizio dei lavori.

Valutazione dei rischi con priorità alla rimozione – Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto (o da materiali contenenti amianto), il datore di lavoro valuta i rischi per stabilire natura e grado dell’esposizione e deve “dare priorità alla rimozione” dell’amianto/materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifica all’organo di vigilanza e contenuti minimi – Prima dell’inizio dei lavori elencati (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento/trattamento rifiuti, bonifica, estrazione/scavo in pietre verdi) in cui i lavoratori sono o possono essere esposti, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente. La notifica può essere telematica e può avvenire anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La notifica deve includere almeno una descrizione sintetica di: ubicazione del cantiere (e aree specifiche); tipo e quantitativi di amianto manipolati; attività/procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento rifiuti, eventuale ricambio aria in ambienti chiusi); numero di lavoratori interessati, elenco dei lavoratori assegnabili al sito, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica; data inizio e durata; misure per limitare l’esposizione e elenco dei dispositivi da utilizzare.
È previsto inoltre che la documentazione relativa a tali elementi  debba essere conservata per quaranta anni.

Misure di prevenzione e protezione: focus su “manipolazione attiva”, DPI e ambienti chiusi –
Il decreto rafforza le misure per limitare l’esposizione “al più basso valore tecnicamente possibile” e, nei casi di rischio connesso alla manipolazione attiva, prevede l’uso “sempre” dei DPI, inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo, e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione. Per i processi lavorativi, si stabilisce l’obiettivo di evitare la produzione di polvere di amianto o, se non possibile, evitare emissioni nell’aria tramite misure quali: eliminazione della polvere; aspirazione alla fonte; abbattimento continuo delle fibre sospese (acqua nebulizzata e/o incapsulanti). Vengono inoltre introdotti riferimenti espressi a: procedura di decontaminazione dei lavoratori e protezione adeguata per lavori in ambienti chiusi.

Misurazioni delle fibre e valore limite: obblighi e regime transitorio fino al 2029 – Per garantire il rispetto del valore limite e in funzione della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale (ed eventualmente ambientale nell’aria confinata di lavoro). I risultati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi. Metodo di misurazione : 

  • fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase; conteggio fibre totali secondo metodo OMS 1997 (o equivalente);
  • dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; è previsto un successivo decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) per definire metodi di campionamento e conteggio.
  • Valore limite (art. 254):
  • fino al 20 dicembre 2029: obbligo di garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre per cm³ (TWA 8 ore);
  • dal 21 dicembre 2029: stesso valore numerico (0,01 fibre per cm³, TWA 8 ore), misurato conformemente alla disciplina dell’art. 253, comma 6-bis (misurazioni più accurate).

In caso di superamento del valore limite, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori con produzione di polvere, i lavori devono cessare immediatamente; possono proseguire solo dopo misure adeguate di protezione e dopo individuazione delle cause e adozione delle misure necessarie per ovviare alla situazione.

 Confinamento e verifiche prima della ripresa di altre attività – Per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. Inoltre, è rafforzata la previsione di verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, prevedendo espressamente che ciò possa avvenire anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

Formazione: contenuti e adattamento alla mansione – La formazione è aggiornata con particolare attenzione alla funzione/scelta/selezione/limiti/corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, soprattutto delle vie respiratorie. È previsto che la formazione sia adattata “il più possibile” alle caratteristiche della mansione e ai compiti e metodi di lavoro specifici. Per chi effettua demolizione o rimozione dell’amianto è richiesta ulteriore formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre durante i processi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria: periodicità e visita alla cessazione – Per i lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione alla polvere da manipolazione attiva, la sorveglianza sanitaria è prevista: prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o con periodicità fissata dal medico competente), anche per verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. È prevista inoltre una visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni del medico competente sulle prescrizioni da osservare e sull’opportunità di successivi accertamenti.

 Registro esposti e comunicazioni: ruolo INAIL – Il datore di lavoro iscrive i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 259) nel registro di cui all’art. 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. Il testo sostituisce i riferimenti a ISPESL con INAIL.  

Patologie correlate all’amianto: nuovo Allegato XLIII-ter – È inserito l’Allegato XLIII-ter (“Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie”), richiamato dagli artt. 244–261. L’elenco comprende: asbestosi; mesotelioma; cancro del polmone; cancro gastrointestinale; cancro della laringe; cancro delle ovaie; malattie pleuriche non maligne.

Profili sanzionatori – Sono adeguati i richiami dell’art. 262 alle nuove disposizioni, includendo espressamente l’art. 249, comma 1-bis e l’art. 250, comma 2-bis (con aggiornamento dei richiami sanzionatori anche rispetto ai commi 2 e 3 dell’art. 250).

L'articolo Rischio Amianto, le modifiche al Testo Unico in vigore dal 24 gennaio. proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/feed/ 0
D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/ https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/ Il D.Lgs. n. 213/2025 introduce nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, ridefinendo gli standard per i lavoratori esposti all'amianto.

L'articolo D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. proviene da Lavorosì.

]]>



D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.













Stampa

D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.





icona

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 213. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 apporta modiche alla Direttiva ( UE ) 2009/148 relativa alle misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro.

La norma apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), ridefinendo gli standard di sicurezza per i lavoratori esposti all’amianto. Le nuove disposizioni operano su diversi fronti e aggiornano gli obblighi, le procedure operative e i valori tecnici limite. 

Campo di applicazione ( art. 2 ) – Il nuovo decreto si inserisce in continuità con l’attuale quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro, confermando i pilastri fondamentali della legislazione vigente:

  • Legge n. 257/1992: Resta fermo il principio della cessazione dell’impiego dell’amianto.
  • D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico): Viene mantenuta la struttura generale di tutela.

Tuttavia, il provvedimento attua una revisione sostanziale degli articoli da 244 a 262 del Testo Unico, a partire dal campo di applicazione ( art. 246 del D.Lgs. n. 81/2008 ) che viene esteso  a tutte le attività lavorative, inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto.   Ad essere revisionato anche l’elenco delle patologie professionali correlate all’amianto con l’ introduzione dell’ allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008. 

Nuovi obblighi per i datori di lavoro ( art. 4 ) –  Le modifiche apportate all’ art. 248 del TU fanno si che il datore di lavoro, prima di avviare i lavori, sia obbligato ad individuare in via preventiva la possibile presenza di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari degli immobili. In questa attività, qualora le informazioni non siano reperibili neanche attraverso registri pertinenti, è consentito il ricorso ad operatori qualificati.

Priorità alla rimozione, rispetto alla bonifica ( art. 5 ) –  Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifiche agli organi di vigilanza ( art. 6 ) – Tra le modifiche introdotte spicca la revisione dell’articolo 250 del TU, relativo alla notifica obbligatoria all’organo di vigilanza. La nuova formulazione richiede che la comunicazione sia molto più dettagliata rispetto al passato, includendo una descrizione sintetica delle procedure operative: nello specifico, devono essere esplicitate le modalità di protezione e decontaminazione del personale, la gestione dello smaltimento dei rifiuti e, nel caso di lavori in ambienti confinati, i sistemi previsti per il ricambio d’aria.

Sotto il profilo della gestione delle risorse umane, la notifica deve ora riportare il numero complessivo e l’elenco nominativo dei lavoratori assegnabili allo specifico cantiere, indicando per ciascuno i certificati di formazione conseguiti e la data dell’ultima visita medica periodica. A completamento del quadro informativo, il datore di lavoro è tenuto a dettagliare le misure adottate per contenere l’esposizione all’amianto, accompagnate dall’elenco specifico dei dispositivi di protezione che verranno utilizzati.

Controlli sull’esposizione ( art. 9 ) – Altro aggiornamento significativo è quello che riguarda l’articolo 253 del Testo Unico, dedicato al controllo dell’esposizione. La norma stabilisce un periodo di transizione tecnologica per la misurazione delle fibre di amianto: fino al 20 dicembre 2029, sarà ancora consentito l’utilizzo della tradizionale microscopia ottica in contrasto di fase. Tuttavia, a partire dal 21 dicembre 2029, diverrà obbligatorio adottare la microscopia elettronica o metodologie alternative che garantiscano risultati equivalenti o superiori in termini di accuratezza. Questo salto tecnologico è finalizzato a intercettare anche le particelle più sottili, imponendo la rilevazione delle fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Sospensione dei lavori  ( art. 10 ) – il provvedimento stabilisce l’obbligo di immediata sospensione dei lavori qualora si riscontri il superamento dei valori limite o nel caso in cui emergano, durante l’attività, materiali contenenti amianto non precedentemente identificati in grado di disperdere polveri. In tali circostanze, la prosecuzione delle operazioni nell’area interessata è subordinata all’adozione di idonee misure di protezione per il personale. È inoltre previsto che, a fronte di un superamento dei limiti, si proceda tempestivamente all’individuazione delle cause e alla successiva attuazione delle necessarie misure correttive per ripristinare le condizioni di sicurezza.

WST Law & Tax














L'articolo D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/feed/ 0
INL – Nota n. 7269/2025 : Amianto, comunicazioni obbligatorie all’ ASL https://www.lavorosi.it/inl-nota-n-72692025-amianto-comunicazioni-obbligatorie-all-asl/ https://www.lavorosi.it/inl-nota-n-72692025-amianto-comunicazioni-obbligatorie-all-asl/#respond Tue, 14 Oct 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inl-nota-n-72692025-amianto-comunicazioni-obbligatorie-all-asl/ L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce gli obblighi di comunicazione per l'esposizione all'amianto, in attesa di una definizione condivisa tra INL e Regioni.

L'articolo INL – Nota n. 7269/2025 : Amianto, comunicazioni obbligatorie all’ ASL proviene da Lavorosì.

]]>
logo INL

La nuova ripartizione delle competenze in materia di controlli e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra INL e ASL resta ancora in stand by.  L’inerzia degli organi deputati a dar seguito a quanto previsto dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dalla Legge di conversione del  DL Fiscale 2021, ha generato non poche incertezze.

A dirimerle interviene l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 7269/2025 fornendo precisazioni in merito agli obblighi di comunicazione  per le lavorazioni che richiedono l’esposizione all’amianto.  

In particolare la nota offre indicazioni per la corretta applicazione dell’ Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022, n. 142, recante le “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 81/2008”, così come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215.

La legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha esteso la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di salute e sicurezza a tutti i settori produttivi, affiancando le ASL come organi di vigilanza.

Per garantire l’uniforme applicazione della normativa, l’ Accordo del luglio 2022 ha previsto l’istituzione di un tavolo tecnico, tra Ispettorato e Regioni, al quale è stato assegnato il compito stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ ASL e INL nell’esercizio dell’attività ispettiva, attraverso un approccio coordinato e integrato tra le diverse istituzioni coinvolte. Tra i compiti affidati risulta assegnata la definizione delle modalità di ripartizione delle competenze con specifico riguardo alle disposizioni normative ex D.Lgs. n. 81/2008 che prevedono un parere/ autorizzazione da parte di organi di vigilanza.

Ad oggi il comitato tecnico, pur avendo avanzato delle proposte, non è giunto ad una ripartizione condivisa, generando cosi incertezza circa il corretto destinatario delle istanze di parere/ autorizzazione.  

Per fornire chiarimenti utili alla corretta attuazione di quanto indicato nell’ Accordo è intervenuta la nota n. 7269/2025 ponendo particolare attenzione agli adempimenti previsti agli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/08 per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

Il particolare, l’ art. 250 stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di notificare all’organo di vigilanza l’inizio di lavori che richiedono un esposizione all’amianto. Una nuova notifica deve essere effettuata ogniqualvolta ci sia una modifica alle condizioni di lavoro tale da comportare un aumento significativo dell’esposizione.

Per i lavori di rimozione dell’amianto, l’ art. 256 stabilisce che il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro, da inviare agli organi di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’ inizio dei lavori, in cui fornisce indicazione delle misure che verranno adottate per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

L’ Ispettorato precisa che, in attesa di una futura definizione condivisa tra INL e Regioni, le ASL continuano a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previste dal Testo Unico. Pertanto le aziende sanitarie restano l’unico organo di vigilanza deputato alla ricezione di tali atti così come delle comunicazioni previste dagli art. 250 e 256 dl D.Lgs. n. 81/2008.

Fonte: INL 

L'articolo INL – Nota n. 7269/2025 : Amianto, comunicazioni obbligatorie all’ ASL proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/inl-nota-n-72692025-amianto-comunicazioni-obbligatorie-all-asl/feed/ 0
INAIL – Circ. n. 43 del 2.12.2022 : Fondo vittime amianto – domande 2021 – 2023 https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-43-del-2122022-fondo-vittime-amianto-domande-2021-2023/ https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-43-del-2122022-fondo-vittime-amianto-domande-2021-2023/#respond Sun, 11 Dec 2022 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-43-del-2122022-fondo-vittime-amianto-domande-2021-2023/ L'INAIL ha pubblicato la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022, fornendo istruzioni per l'accesso al Fondo vittime amianto per gli anni 2021 e 2022.

L'articolo INAIL – Circ. n. 43 del 2.12.2022 : Fondo vittime amianto – domande 2021 – 2023 proviene da Lavorosì.

]]>
logo INAIL

Con la circ. n. 43 del 2.12.2022, l’INAIL fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022. 

L’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti.

Il Fondo, già finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è stato esteso l’accesso al medesimo fondo anche da parte delle Autorità di sistema portuale.

Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo per gli anni 2021 e 2022, sono state adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 30 settembre 2022.

Fonte: INAIL – Circ. n. 43 del del 2.12.2022

L'articolo INAIL – Circ. n. 43 del 2.12.2022 : Fondo vittime amianto – domande 2021 – 2023 proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-43-del-2122022-fondo-vittime-amianto-domande-2021-2023/feed/ 0
INPS – Circ. n. 34 del 9.03.2020: Amianto – Pensione di inabilità – requisiti e modalità di accesso https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-9032020-amianto-pensione-di-inabilita-requisiti-e-modalita-di/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-9032020-amianto-pensione-di-inabilita-requisiti-e-modalita-di/#respond Mon, 09 Mar 2020 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-9032020-amianto-pensione-di-inabilita-requisiti-e-modalita-di/ L'INPS, con la circolare n. 34 del 9 marzo 2020, fornisce istruzioni per la concessione della pensione di inabilità per chi ha contratto malattie asbesto-correlate.

L'articolo INPS – Circ. n. 34 del 9.03.2020: Amianto – Pensione di inabilità – requisiti e modalità di accesso proviene da Lavorosì.

]]>
logo INPS

Con la circ. n. 34 del 9.03.2020 , l’ INPS fornisce istruzioni per la concessione della pensione di inabilità ai soggetti che nel corso della propria vita lavorativa abbiano contratto malattie professionali da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta a causa dell’esposizione all’ amianto.

La circolare riepiloga i requisiti amministrativi e sanitari di accesso alla prestazione oltre alle modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti e per il successivo accesso alla prestazione.

Fonte: INPS – Circ. n. 34 del 9.03.2020

 

 

L'articolo INPS – Circ. n. 34 del 9.03.2020: Amianto – Pensione di inabilità – requisiti e modalità di accesso proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-9032020-amianto-pensione-di-inabilita-requisiti-e-modalita-di/feed/ 0
INAIL – Circ. n. 4 del 7.02.2020 : Amianto – modalità e termini di accesso al Fondo https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-4-del-7022020-amianto-modalita-e-termini-di-accesso-al-fondo/ https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-4-del-7022020-amianto-modalita-e-termini-di-accesso-al-fondo/#respond Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-4-del-7022020-amianto-modalita-e-termini-di-accesso-al-fondo/ L'INAIL ha rilasciato la circolare n. 4 del 7 febbraio 2020, fornendo istruzioni sulle modalità e i termini di accesso al Fondo per le vittime dell'amianto, finanziato con 10 milioni di euro per il 2019 e 2020.

L'articolo INAIL – Circ. n. 4 del 7.02.2020 : Amianto – modalità e termini di accesso al Fondo proviene da Lavorosì.

]]>

Con la circ. n. 4 del 7.02.2020 , l’ INAIL fornisce istruzioni in merito alle modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze di accesso al Fondo per le vittime dell’ amianto. Sia per il 2019 sia per il 2020 il Fondo è stato finanziato con una dotazione di 10.000.000 euro.

Fonte: INAIL – Circ. n. 4 del 7.02.2020

L'articolo INAIL – Circ. n. 4 del 7.02.2020 : Amianto – modalità e termini di accesso al Fondo proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/inail-circ-n-4-del-7022020-amianto-modalita-e-termini-di-accesso-al-fondo/feed/ 0
INPS – Circ. n. 119 del 19.08.2019: Ceramiche refrattarie – Benefici previdenziali per i lavoratori del settore https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-119-del-19082019-ceramiche-refrattarie-benefici-previdenziali-per-i-lavorator/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-119-del-19082019-ceramiche-refrattarie-benefici-previdenziali-per-i-lavorator/#respond Tue, 03 Sep 2019 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-119-del-19082019-ceramiche-refrattarie-benefici-previdenziali-per-i-lavorator/ L'INPS ha rilasciato la circolare n. 119 del 19.08.2019 che fornisce istruzioni sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, includendo i lavoratori delle ceramiche refrattarie.

L'articolo INPS – Circ. n. 119 del 19.08.2019: Ceramiche refrattarie – Benefici previdenziali per i lavoratori del settore proviene da Lavorosì.

]]>

Con la circ. n. 119 del 19.08.2019 , l’ INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione dei benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto anche ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente negli stabilimenti di fibre e ceramiche refrattarie.

E’ stata la legge finanziaria 2018 ad estendere i benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257 a coloro che abbiano lavorato per almeno dieci anni, anche non consecutivi, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione con il riconoscimento del beneficio.

Il Beneficio riconosciuto consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:

• fino al 30 settembre 2003: per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura della pensione;
• successivamente al 30 settembre 2003: per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura della pensione.

Fonte: INPS – Circ. n. 119 del 19.08.2019

L'articolo INPS – Circ. n. 119 del 19.08.2019: Ceramiche refrattarie – Benefici previdenziali per i lavoratori del settore proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-119-del-19082019-ceramiche-refrattarie-benefici-previdenziali-per-i-lavorator/feed/ 0
INPS – Circ. n. 34 del 27.02.2019: Amianto – Legge di Bilancio 2019 – estensione benefici contributivi e assicurativi https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-27022019-amianto-legge-di-bilancio-2019-estensione-benefici-contri/ https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-27022019-amianto-legge-di-bilancio-2019-estensione-benefici-contri/#respond Sun, 03 Mar 2019 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-27022019-amianto-legge-di-bilancio-2019-estensione-benefici-contri/ L'INPS estende i benefici contributivi e assicurativi per ex lavoratori dell'amianto, come da Circ. n. 34 del 27.02.2019, in base alla Legge di Bilancio 2019.

L'articolo INPS – Circ. n. 34 del 27.02.2019: Amianto – Legge di Bilancio 2019 – estensione benefici contributivi e assicurativi proviene da Lavorosì.

]]>
logo INPS

Con la circ. n. 34 del 27.02.2019, l’INPS fornisce indicazioni in merito all’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva per gli ex lavoratori adibiti ad attività di scoibentazione e bonifica dell’amianto che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS.

L’INPS, con la circ. n. 34 del 27.02.2019, precisa che dovranno ritenersi estese anche le indicazioni a suo tempo fornite con la circ. n. 154 del 17.09.2015.

L’art. 1, c. 279, della Legge di Bilancio 2019 modifica l’art. 1, c. 275, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 estendendo l’applicazione del beneficio anche ai lavoratori che, transitati nel pubblico impiego o nella gestione ex IPOST, hanno i 30 anni di contributi in una sola gestione esclusiva, esonerativa o sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e, quindi, non possano far valere contribuzione nell’ AGO per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Fonte: INPS – Circ. n. 34 del 27.02.2019

L'articolo INPS – Circ. n. 34 del 27.02.2019: Amianto – Legge di Bilancio 2019 – estensione benefici contributivi e assicurativi proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/inps-circ-n-34-del-27022019-amianto-legge-di-bilancio-2019-estensione-benefici-contri/feed/ 0
Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019: Amianto – Obblighi per gli enti ispettivi per esposizioni deboli e sporadiche https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22019-amianto-obblighi-per-gli-enti-ispettivi-per-esposizioni-de/ https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22019-amianto-obblighi-per-gli-enti-ispettivi-per-esposizioni-de/#respond Tue, 19 Feb 2019 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22019-amianto-obblighi-per-gli-enti-ispettivi-per-esposizioni-de/ L'Interpello n. 2/2019 del Ministero del Lavoro chiarisce gli obblighi per gli enti ispettivi riguardo esposizioni deboli e sporadiche all'amianto, specificando le condizioni delle attività ESEDI e ribadendo l'importanza della valutazione dei rischi.

L'articolo Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019: Amianto – Obblighi per gli enti ispettivi per esposizioni deboli e sporadiche proviene da Lavorosì.

]]>
logo MPLS

Con l’ interpello n. 2/2019, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di esposizioni deboli e sporadiche all’ amianto.

Appare opportuno ricordare che per attività ESEDI che richiedono esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto si intendono quelle attività che:

1. L’attività venga svolta per un periodo massimo di 30 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento comprensive dei tempi di pulizia del sito e decontaminazione dell’operatore, con un massimo di 2 interventi al mese;

2. Il livello massimo di esposizione è pari a 10 F/L rilevato in un periodo di otto ore.

A titolo esemplificativo possono ritenersi attività ESEDI:

1. Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

2. Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

3. Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale e attuati senza trattamento preliminare;

4. Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Con l’Interpello n. 2/2019, la Commissione ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare in ogni caso la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e di adottare tutte le misure preventive necessarie previsto dal titolo IX, Capo II° – D.Lgs. n. 81/2008.

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019

 

 

L'articolo Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019: Amianto – Obblighi per gli enti ispettivi per esposizioni deboli e sporadiche proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22019-amianto-obblighi-per-gli-enti-ispettivi-per-esposizioni-de/feed/ 0
Min. Lavoro – Decreto 18 dicembre 2018 : Fondo amianto – prestazione aggiuntiva https://www.lavorosi.it/min-lavoro-decreto-18-dicembre-2018-fondo-amianto-prestazione-aggiuntiva/ https://www.lavorosi.it/min-lavoro-decreto-18-dicembre-2018-fondo-amianto-prestazione-aggiuntiva/#respond Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/min-lavoro-decreto-18-dicembre-2018-fondo-amianto-prestazione-aggiuntiva/ Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto del 18 dicembre 2018, definendo la prestazione aggiuntiva per il Fondo amianto, pari al 20% della rendita INAIL.

L'articolo Min. Lavoro – Decreto 18 dicembre 2018 : Fondo amianto – prestazione aggiuntiva proviene da Lavorosì.

]]>

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto ministeriale 18 dicembre 2018 con il quale viene determinata la prestazione aggiuntiva 2018 destinata al Fondo amianto. La misura complessiva è pari al 20% della rendita INAIL percepita.

Il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’INAIL, eroga una prestazione ai titolari di rendita INAIL affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di premorte, in favore degli eredi.

Fonte: Min. Lavoro – Decreto interministeriale 18 dicembre 2018

L'articolo Min. Lavoro – Decreto 18 dicembre 2018 : Fondo amianto – prestazione aggiuntiva proviene da Lavorosì.

]]>
https://www.lavorosi.it/min-lavoro-decreto-18-dicembre-2018-fondo-amianto-prestazione-aggiuntiva/feed/ 0