Con la delibera n. 1953 del 24.11.2017, la Provincia autonoma di Trento recepisce le “linee guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” (art. 4 bis della legge provinciale n. 19 del 16 giugno 1983) definite con l’accordo raggiunto in Conferenza Permanente Stato – Regioni il 25 maggio 2017. Diversamente dalle delibere delle regioni che hanno recepito le linee guida nazionali la Provincia di Trento ha deciso di strutturare i contenuti della delibera provinciale in maniera peculiare, non rispettando in modo completo. Ampio spazio è dedicato ai diritti e obblighi del tirocinante. Sono così definiti:
Criteri e modalità per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento:
- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione della disciplina
- Art. 2 – Definizione e destinatari del tirocinio
- Art. 3 – Convenzione
- Art. 4 – PFI Progetto Formativo Individuale
- Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante
- Art. 6 – Soggetto promotore
- Art. 7 – Soggetto ospitante e limiti numerici
- Art. 8 – Durata del tirocinio e limiti all’utilizzo dei tirocini
- Art. 9 – Garanzie assicurative del tirocinante e obblighi di comunicazione
- Art. 10 – Indennità al tirocinante
- Art. 11 – Divieto di assoggettamento del tirocinante a determinate attività
- Art. 12 - Sanzioni
Fonte: Provincia Autonoma di Trento
Allegato 2 – Schema di progetto formativo individuale
Allegato 3 – Schema di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento
Allegato 4 – Schema di convenzione quadro
Allegato 5 – Modello per l’attestazione finale