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Sicilia – D.G.R. n. 34205 del 12.09.2017: Tirocini extra-curriculari – recepimento delle linee guida nazionali


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Con la direttiva della Giunta Regionale n. 34205, la Regione Sicilia recepisce le “linee guida nazionali in materia di tirocini formativi (art. ) definte con l’accordo raggiunto in Conferenza Permanente Stato – Regioni il 25 maggio 2017, come previsto dall'art.1, comma 34, della L. 28 giugno 2012, n. 92 . Nel dettaglio la direttiva va a regolare:

1)TIPOLOGIE DI TIROCINIO: Previste tre tipologie di tirocinio attivabili (formativi e di orientamento rivolti a chi ha conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi dall’attivazione, tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità e cassaintegrazione, tirocini rivolti a soggetti disabili). In sostanza vengono mantenute le tipologie di tirocinio precedentemente previste dalle linee guida del 2013.

2)DURATA: Prevista una durata minima e massima a secondo della tipologia di tirocinio. Per la prima tipologia è prevista una durata massima di 6 mesi comprensivi di eventuali proroghe, 12 mesi proroghe comprese per i tirocini di inserimento o reinserimento di soggetti inoccupati o disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali, 24 mesi proroghe comprese per i tirocini destinati a persone disabili. La durata minima è di 2 mesi per tutte le tipologie ridotta ad 1 mese in caso di attività stagionale.

3)MODALITA’ DI ATTIVAZIONE: Gli obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore vengono stabiliti mediante convenzione. A seguire, per ciascuna attivazione, viene redatto un Piano Formativo Individuale personalizzato per ogni singolo tirocinio e firmato da tutti gli attori coinvolti (ente promotore, ente ospitante, tutor dell’ente promotore e tutor del soggetto ospitante, tirocinante). Il Centro per l’Impiego conferma la possibilità di attivare il tirocinio.

4)OBBLIGHI ASSICURATIVI E COB: Il tirocinante riceve tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile contro terzi. Quest’ultima è a carico dell’ente promotore mentre il soggetto ospitante è tenuto alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio ( art. 9-bis, comma 2 D.L. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996 ).

5)MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante e deve seguire il percorso e le attività previste dallo stesso. Vengono individuati due tutor, uno dal soggetto promotore e l’altro in azienda al quale possono essere assegnati solamente tre tirocinanti. Il primo ha il compito di redigere il progetto formativo; coordinare e programmare e monitorare le attività per l’attuazione dello stesso, redigendo in fine l’attestazione delle competenze. Il secondo favorisce l’inserimento del tirocinante, l’acquisizione delle competenze e aggiorna la documentazione amministrativa.

6)INDENNITA’ AL TIROCINANTE: Prevista un indennità minima di 300 o superiore se prevista da specifici programmi regionali o nazionali.

7)MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO: Rispetto alla precedente disciplina si registra un inasprimento delle sanzioni in caso di utilizzo fraudolento del tirocinio. L’inibizione dall’attivazione dei tirocini in caso di violazione reiterata non è più per 12 mesi, ma da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi.