Con la delibera della Giunta Regionale n. 360 del 10.08.2017, la Regione Calabria recepisce integralmente “le linee guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento” definite con l’accordo raggiunto in Conferenza Permanente Stato – Regioni il 25 maggio 2017 come previsto dall' art. 1, comma 34, della L. 28 giugno 2012, n. 92. Nel dettaglio la delibera va a regolare:
1)DEFINIZIONE DI TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE: Il tirocinio, come misura di politica attiva, consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro e si realizza sulla base di un progetto formativo individuale. Viene così accolta la nuova impostazione introdotta con l’accordo del 25 maggio 2017, tendente all’eliminazione della valenza formativa del tirocinio, e lo configura come strumento di accesso o riabilitativo al mondo del lavoro (N.B. le nuove linee guida pongono come elemento essenziale del tirocinio lo status di disoccupazione).
2)DESTINATARI DELLA MISURA: I destinatari dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento) sono: a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria; b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) Lavoratori a rischio di disoccupazione; d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) Soggetti disabili e svantaggiati.
3)DURATA DEL TIROCINIO: 12 mesi, proroghe comprese, per tutte le tipologie di tirocinio extracurriculare, a eccezione dei tirocini extracurriculari per soggetti disabilì i cui tirocini possono raggiungere 24 mesi comprensivi di eventuali proroghe. In ogni caso la durata del tirocinio deve essere commisurata agli obbiettivi formativi prefissati nel progetto. Per questo è stabilita anche una durata minima pari a 2 mesi ridotta ad un mese per le attività stagionali.
4)MODALITA’ DI ATTIVAZIONE: Gli obblighi rispettivamente del soggetto ospitante e del soggetto promotore vengono stabiliti mediante convenzione. A seguire, per ciascuna attivazione, viene redatto un Piano Formativo Individuale personalizzato per ogni singolo tirocinio e firmato da tutti gli attori coinvolti (ente promotore, ente ospitante, tutor e tutor aziendale, tirocinante).
5)OBBLIGHI ASSICURATIVI E COB: Il tirocinante riceve tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile contro terzi. L’assicurazione è a carico dell’ente promotore, salvo diversa indicazione nella convenzione. Il soggetto promotore è anche tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di attivazione.
6)MODALITA’ DI ATTUAZIONE: Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante e deve seguire il percorso e le attività previste dallo stesso. Vengono individuati due tutor, uno dal soggetto promotore e l’altro in azienda. Il primo, al quale possono essere assegnati massimo 20 tirocinanti, ha il compito di redigere il progetto formativo; coordinare, programmare e monitorare le attività per l’attuazione dello stesso, redigendo infine l’attestazione delle competenze. Il secondo favorisce l’inserimento tirocinante e l’acquisizione delle competenze; aggiorna la documentazione amministrativa e supervisiona il percorso formativo (massimo 3 tirocinanti).
7)INDENNITA’ AL TIROCINANTE: Non può essere di importo inferiore a 400 euro lordi mensili e viene erogata per intero fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile. Durante il periodo di sospensione del tirocinio non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
8)MISURE DI VIGILANZA E CONTROLLO: Vengono previste delle violazioni “insanabili” e “sanabili”. Nel primo caso il personale ispettivo procederà all’intimazione della cessazione del tirocinio e all’interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante. Nel secondo caso il personale ispettivo procederà ad un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante. In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti í casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi.
Fonte: Regione Calabria