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Cassazione: come si risolve il contrasto tra contratti collettivi di diverso livello?


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Con l’ordinanza n. 30812 del 06.11.2023, la Cassazione afferma che, in ipotesi di contrasto tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale, la soluzione, su quale clausola debba essere applicata, va verificata sulla base dell’effettiva volontà delle parti sociali.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere differenze sull'indennità chilometrica computata ai sensi dell'articolo del CCNL di settore, anziché dell’accordo integrativo regionale prevendente un rimborso forfettario.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e riconosce il diritto del ricorrente al pagamento della somma richiesta.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (ad esempio nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che anche i contratti territoriali possono, in virtu' del principio dell'autonomia negoziale di cui all'articolo 1322 c.c., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus.

Per la sentenza, a ciò non osta il disposto di cui all'articolo 2077 c.c. e viene fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società datrice.

A cura di Fieldfisher