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Cassazione: che caratteristiche deve avere il contratto di prossimità?


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Con la sentenza n. 27806 del 02.10.2023, la Cassazione afferma che, in difetto dei requisiti previsti dall’art. 8 del DL 138/2011, il contratto collettivo si configura quale ordinario accordo aziendale che, in quanto tale, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della sua stipulazione, siano espressamente dissenzienti.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarata l'illegittimità della riduzione del suo orario di lavoro disposta unilateralmente dalla società.
Nel costituirsi in giudizio, parte datoriale deduce che detta riduzione era stata attuata in esecuzione di un accordo stipulato con una organizzazione sindacale, con la quale, a fronte della situazione di crisi attraversata dall'azienda, era stata concordata la trasformazione dell'orario dei lavoratori a tempo pieno in part time a 32 ore settimanali.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso del dipendente, non ritenendo che l’accordo sottoscritto dalla società potesse essere considerato alla stregua di un contratto di prossimità.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che gli accordi sindacali per assurgere il rango di contratti di prossimità ed essere, come tali, applicabili a tutti i lavoratori, devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) occorre che siano sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
b) è necessario che la sottoscrizione avvenga sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
c) l’accordo deve essere finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
d) le materie oggetto di contrattazione sono limitate alla regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione (con particolare riferimento agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e all'inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro ed alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro).

Non rinvenendo queste caratteristiche nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma l’illegittimità della riduzione dell’orario.

A cura di Fieldfisher