Con la sentenza n. 155 del 02.09.2025, il Tribunale di Ferrara afferma che l’azienda committente, per far fronte allo sciopero dei dipendenti dell’appaltatore, può legittimamente utilizzare proprio personale interno già in forza e propri strumenti di lavoro.
Il fatto affrontato
L’organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al fine di veder accertato il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla società committente e consistita, dapprima, nel recesso dal contratto di appalto che aveva messo a rischio la posizione di diversi lavoratori e, successivamente, nell’utilizzo di propri dipendenti per sostituire i medesimi lavoratori addetti all’appalto durante lo sciopero indetto a seguito del citato recesso.
La sentenza
Il Tribunale di Ferrara ritiene, preliminarmente, che la nozione di datore di lavoro rilevante ai sensi dell’art. 28 della L. 300/1970 non possa essere interpretata in maniera analogica, tanto da ricomprendere anche la società committente nell’ambito di un appalto.
Ciò premesso, per la sentenza, quest’ultima può legittimamente impiegare propri dipendenti, senza assumerne di nuovi, per far fronte allo sciopero dei lavoratori della società appaltatrice adibiti nell’appalto.
Secondo il Giudice, infatti, diversamente ragionando si finirebbe per andare contro il principio per cui il datore di lavoro, diretto destinatario dell'azione di lotta sindacale, può fronteggiare l'interruzione o il calo della produzione utilizzando altri prestatori presenti nell'organico aziendale, seppur nei limiti normativamente previsti.
Non ci sono, pertanto, ragioni per non consentire anche all’azienda committente di attenuare le conseguenze dell'astensione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice, sempre entro i medesimi limiti normativi.
Su tali presupposti, il Tribunale di Ferrara rigetta il ricorso presentato dall’organizzazione sindacale.
A cura di WST