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Tribunale di Milano: anche le OO.SS. dei collaboratori possono attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale


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Con il decreto n. 8609 del 29.03.2021, il Tribunale di Milano afferma che, nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, le organizzazioni sindacali sono legittimate ad attivare la tutela processuale ex art. 28 della L. 300/1970 (sul medesimo argomento si veda: Tribunale di Firenze: il procedimento per la condotta antisindacale non può essere utilizzato per i riders).

Il fatto affrontato

Le OO.SS. propongono ricorso ex art. 28, L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare la natura antisindacale della condotta tenuta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e consistita nell’invio di un video messaggio a tutti i propri collaboratori (non subordinati) per invitarli ad aderire ad una associazione sindacale di nuova costituzione, al fine di siglare l'accordo nazionale raggiunto nel dicembre 2020.

Il decreto

Il Tribunale di Milano rileva, preliminarmente, che, nel caso di specie, le prestazioni rese dai collaboratori - avendo carattere prevalentemente personale e continuativo, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente mediante piattaforma digitale - rientrano nell'ambito delle collaborazioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015.

Per il Giudice, quest’ultima norma estende alle collaborazioni organizzate l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, sia da un punto di vista sostanziale che processuale.

Per la sentenza, ne consegue che anche il rimedio procedurale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori debba essere riconosciuto in presenza di una co.co.org., non essendo sufficiente a contrastare detto assunto l’interpretazione letterale della norma che limita la sua sfera di applicazione alle condotte antisindacali poste in essere da un "datore di lavoro", figura rinvenibile esclusivamente nell'ambito della subordinazione.

Ciò premesso, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso delle OO.SS., ritenendo che la condotta tenuta dal Presidente della società sia lesiva del precetto di cui all'art. 17 della L. 300/1970, che vieta all'imprenditore di sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali dei lavoratori.

A cura di Fieldfisher