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Cassazione: solo la RSU unitariamente può indire le assemblee sindacali


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Con l’ordinanza n. 14061 del 23.05.2019, la Cassazione afferma che, sulla base del contratto nazionale quadro del 07.08.1998, il diritto di indire assemblee sindacali nel pubblico impiego spetta non al singolo componente della RSU, ma soltanto all’organismo unitariamente.

Il fatto affrontato

L’Organizzazione Sindacale dei funzionari, dirigenti e professionisti delle pubbliche amministrazioni impugna la pronuncia del Tribunale che aveva escluso, in capo al singolo componente della RSU, il diritto di indire le assemblee.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che tale diritto spetta soltanto alla RSU unitariamente.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che l’Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 07.08.1998 e il C.C.N. Quadro di pari data, dettano - in forza del rinvio operato dall'art. 42 della legge 165/2001 - un'analitica disciplina dei compiti e delle funzioni delle RSU, dei rapporti fra queste e le associazioni sindacali, delle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori, ai dirigenti sindacali ed alle organizzazioni.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l'art. 2, comma 2, del predetto C.C.N. Quadro va interpretato nel senso che il diritto di indire le assemblee sindacali dei dipendenti pubblici spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso ed a struttura collegiale.

Per la sentenza, il suddetto assunto trova fondamento nella chiara affermazione della natura unitaria dell'organismo, desumibile:
- dall'art. 8 dell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU che, nel prevedere il subentro delle stesse alle RSA, si riferisce, chiaramente, all'organismo e non ai soggetti che lo compongono;
- dall’elencazione contenuta nell'art. 5, comma 4, del citato Accordo quadro che comprende il "diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori", sempre con riferimento all'organismo unitario;
- dalla contrattazione dei diversi comparti che ha espressamente previsto che il potere di indire l'assemblea deve essere esercitato "dalla r.s.u. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle r.s.u. del 7 agosto 1998" (si veda ad esempio: art. 2 CCNL 20.09.2001 per il comparto sanità).

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dall’Organizzazione Sindacale, confermando il principio di diritto che l’assemblea non può essere indetta dal singolo componente della RSU.

A cura di Fieldfisher