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Maggiore flessibilità nei distacchi di personale con la nuova causale del contratto di rete (art. 43-bis DL Rilancio)


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Con il nuovo art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà) il decreto Rilancio convertito in legge amplia anche alla situazione di emergenza da covid-19 la disciplina prevista dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009).

Le recenti modifiche hanno di fatto introdotto nel Dl 5/2009 una specifica causale " solidarietà "  volta a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza riconducibile alla pandemia.

Si aggiungono, infatti, alcuni commi che disciplinano la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003.

Così facendo le partecipanti al contratto di rete potranno :  

  • impiegare lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio perdita del posto di lavoro;
  • inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La normativa introdotta deroga, inoltre, alle disposizioni generali in ordine all’ obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). Tale obbligo viene assolto automaticamente con la firma del contratto, in deroga alle modalità previste dal comma 4 terdel citato art. 3, ai sensi dell’art. 24 del CAD, “con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL."

Sarà necessario un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità.

Per ogni altro aspetto di disciplina resta confermato quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009.

Ad esempio, e' previsto per il settore privato il distacco (temporaneo) regolamentato dal richiamato art. 30 del D.Lgs. 276/2003, attraverso il quale un lavoratore può essere messo a disposizione di un soggetto diverso dal datore di lavoro, nell’interesse del datore di lavoro distaccante, che rimane l'unico responsabile del trattamento economico e normativo dovuto al lavoratore .

In materia aveva fornito specifiche indicazioni l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circ. n. 7 del 29.03.2018

Per ulteriori approfondimenti :

• Distacco e codatorialità nel contratto di rete: un commento alla circolare n. 7 del 29.03.2018 dell’Ispettorato.

ACDR