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INPS – Mess. n. 4752 del 28.11.2017: Lavoro accessorio – limiti utilizzo buoni di lavoro


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l’Inps, con il messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, fornisce indicazioni operative al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni conseguenti all’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, avvenuta ad opera del Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25.

Come noto, infatti, il decreto menzionato ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, prevedendo, altresì, che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti entro la data del 17 marzo 2017, possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Come precisato nel messaggio Hermes n. 1652/2017, l'utilizzo dei buoni – nel periodo transitorio sopra indicato - deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia previste nelle norme oggetto di abrogazione.

In considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza, l’Istituto chiarisce che i buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017, senza possibilità per i committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018.

I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.

 

Fonte: INPS