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INPS - Mess. n. 30 del 4.12.2024 : Congedo straordinario – Nel calcolo dell’indennità comprese le mensilità aggiuntive


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Con il mess. n. 30 del 4.12.2024 l’ INPS fornisce precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo di tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario. 

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Il congedo straordinario altro non è che un periodo di assenza retribuita, di durata massima di due anni frazionabili a giorni, concesso ai lavoratori dipendenti per assistere i propri familiari portatori di grave disabilità. 

Ai sensi dell’ art. 42, c. 5 e seguenti del Dlgs 151/2001 è previsto che il richiedente abbia diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e accredito della contribuzione figurativa. 

Nel calcolo dell’ indennità – precisa l’ INPS – deve essere compreso il rateo delle mensilità aggiuntive ; le gratifiche e indennità, con la sola esclusione degli elementi variabili della retribuzione come quelli legati alla presenza. 

Sulla natura delle mensilità supplettive l’ INPS ricorda che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, che all’articolo 7, primo comma, prevede che ai dipendenti statali è concessa “a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo”. 

Tale “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza - viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati. 

In merito anche il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2 settembre 1987, n. 658, si è pronunciata sulla natura della tredicesima mensilità, confermando che la stessa costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito. 

Di conseguenza, sia nel pubblico che nel privato il lavoratore in congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’utlima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Durante tale periodo il lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa.  

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Fonte: INPS