Con la circ. n. 152 del 19.12.2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di :
- lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,
- genitori di figli minori con le medesime patologie.
La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la conseguente esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.
L’articolo 2, comma 1 della recente Legge n. 106/2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
I permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo ha stabilito anche che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un'indennità economica.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.
La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. Precisazione che risulta necessaria considerato che, ai sensi dell’ art.1, comma 1 della medesima Legge, al lavoratore, sia pubblico che privato, affetto da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, è concessa anche la facoltà di accedere ad un congedo straordinario per un periodo massimo di 24 mesi, la cui fruizione è subordinata all’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, retribuita o non retribuita, spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Durante questo periodo il rapporto si ritiene sospeso.
Infine, per quanto riguarda l'indennità economica per i lavoratori del settore privato, la circolare in commento specifica che, nel settore privato, l'indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS (comma 3, articolo 2, Legge n. 106/2025).
La circolare include indicazioni sugli adempimenti del lavoratore del settore privato e le istruzioni a loro riferite per la compilazione della denuncia contributiva mensile.
Fonte: INPS
