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Corte Costituzionale: non irragionevole e non sproporzionato l’obbligo vaccinale anti-covid


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Con la sentenza n. 185 del 05.10.2023, la Corte Costituzionale afferma che la misura con cui il legislatore ha imposto l’obbligo vaccinale (anti-covid) per determinate categorie di lavoratori appare ragionevole e proporzionata e, come tale, non lesiva dei principi contenuti nella Costituzione.

Il caso affrontato

Il direttore di un laboratorio di analisi ricorre giudizialmente ex art. 700 c.p.c., al fine di richiedere la sospensione del provvedimento dell’Ordine dei chimici con cui, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid, era stato sospeso dall’esercizio della professione.
Il Tribunale di Genova, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost. - dell’art. 4 del DL 44/2021, come convertito, nella parte in cui “impone l’obbligo vaccinale (anti SARS-CoV-2), pena la sospensione dall’albo, indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione”.

La sentenza

La Corte rileva, preliminarmente, che le norme sottoposte al vaglio di costituzionalità devono necessariamente essere analizzate tenendo conto della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell’imprevedibilità del decorso della pandemia.

In questo quadro, secondo i Giudici, l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti rappresenta una scelta non irragionevole, mossa dall’esigenza, da un alto, di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei destinatari, così da consentire un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo e, dall’altro lato, di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell’interesse della comunità.

Per la Consulta, inoltre, detta misura risulta anche non sproporzionata, vista sia la sanzione prevista - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo senza conseguenze di tipo disciplinare – che la natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate, anche a fronte della genetica transitorietà della disciplina interessata.

A cura di Fieldfisher