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Privacy : Colloqui di lavoro, il codice di condotta delle Agenzie per il Lavoro limita i social network


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Con provvedimento n. 12/2024 il Garante della Privacy ha approvato il codice di condotta delle Agenzie per il Lavoro promosso da Assolavoro in qualità di associazione nazionale di categoria.

 Il documento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è il frutto di un’intensa attività di confronto e  consultazione dalla quale sono emerse tutta una serie di criticità applicative della normativa in materia di protezione dei dati personali in un settore " sensibile " come quello delle Agenzie per il Lavoro. 

IL Codice offre buone prassi per il corretto trattamento dei dati effettuato nelle attività  di intermediazione, ricerca, selezione, ricollocazione e somministrazione di manodopera. L'obbiettivo è quello di offrire maggior tutele a lavoratori e  candidati coinvolti in processi di selezione evitando possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro.

Ruolo delle Agenzie ( art. 4 ) - Un primo chiarimento riguarda i ruoli nei rapporti tra agenzie e loro clienti/utilizzatori : eccetto le attività di esecuzione di servizi in outsourcing, APL e utilizzatori/clienti rivestono entrambi il ruolo di Titolare e definiscono autonomamente finalità e modalità dei propri trattamenti. Nel modello di informativa, allegato al Codice, sono dettagliate basi di liceità del trattamento e specifici termini di conservazione dei dati. Con esclusione della somministrazione di lavoro, le Agenzie possono conservare i dati per 48 mesi, a condizione che non venga fatta richiesta di cancellazione. Con riferimento ai rapporti di somministrazione di lavoro, invece, le Agenzie conservano i dati per un periodo di undici anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Categorie dei dati trattati ( art. 5 ) - Le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Social Network ( art. 7, punto 7.5 ) – Nell’ iter di selezione precedente all’assunzione, le Agenzie che aderiscono al codice di condotta si impegnano a non reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social personali. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social con natura professionale, limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta, nel rispetto del principio di minimizzazione e garantendo modalità non intrusive.

Comunicazioni tra agenzie e clienti ( art. 8 , punto 8.2 ) - Le Agenzie per il lavoro, inoltre, non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”. E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

Sistemi automatizzati ( art. 10 ) – In coerenza con i più recenti orientamenti comunitari, il Codice si occupa anche del delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato. Le Agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità” del sistema automatizzato. Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

Organismo di monitoraggio ( art. 14 ) – Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante, viene istituito un organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da tre componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e dirimere eventuali reclami. 

Fonte: Garante Privacy