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INL – Lett. circ. n. 1881 del 25.02.2019: Controlli a distanza e cambio di titolarità dell’impresa


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ), con la lett. circ. n. 1881 del 25.02.2019, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina sui controlli a distanza ( art. 4, L. n. 300/1970 ), nelle ipotesi in cui intervengano processi di modifica degli assetti proprietari come fusioni, cessioni, incorporazioni o affitto d’azienda o di un ramo di essa.

Con la lett. circ. n. 1881 del 25.02.2019, l’Ispettorato ( INL ) risolve la questione se il cambio di titolarità dell’impresa renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative presso le sedi territoriali dell’Ispettorato, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi, mediante apposita comunicazione.

IL PARERE DELL’ISPETTORATO:

Il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale); o delle modalità di funzionamento.

La lett. circ. n. 1881 del 25.02.2019 precisa che, al fine di agevolare un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, il subentrante è tenuto a comunicare all’ Ispettorato il cambio di titolarità senza che vi sia stato alcun mutamento dei presupposti legittimanti cosi come delle modalità di utilizzo degli impianti di video sorveglianza.

Ovviamente il ricorso alle procedure ex art. 4 L. n. 300/1970 si renderanno nuovamente necessarie laddove ricorra il mutamento dei presupposti legittimanti o delle modalità di funzionamento.

Fonte: INL – Lett. circ. n. 1881 del 25.02.2019