Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE, poi trasmesso in Parlamento per l’espressione dei pareri.
Confindustria ha elaborato un position paper, condiviso con il Ministero della Giustizia e le Commissioni parlamentari competenti, segnalando alcune criticità del testo.
In sintesi, il documento evidenzia la necessità che il recepimento della Direttiva garantisca un bilanciamento tra la protezione del whistleblower e la salvaguardia delle imprese nei confronti di utilizzi distorti (o abusivi) dello strumento delle segnalazioni (soprattutto esterne e pubbliche), con i conseguenti danni reputazionali ed economici.
Più in particolare, si evidenziano le preoccupazioni per la vaghezza di alcuni presupposti alla base delle segnalazioni, nonché l’eccessiva estensione dell’ambito applicativo e l’assenza di una tutela specifica per le persone coinvolte dalla segnalazione.
Ambito di applicazione - Lo Schema include tra i destinatari della nuova disciplina le imprese con meno di 50 dipendenti che siano dotate di un modello organizzativo 231. Per Confindustria sarebbe invece opportuno limitare l’ambito di applicazione nel settore privato ai soggetti dotati di un modello organizzativo 231 che impieghino più di 50 dipendenti.
La formulazione attuale rischierebbe di disincentivare le piccole e medie imprese fino a 50 dipendenti ad adottare o a mantenere il modello 231, con un aggravio di adempimenti che mal si conciliano con le dimensioni organizzative del nostro tessuto produttivo. Per i soggetti privati che adottano un modello, ma che hanno meno di 50 dipendenti, l’indicazione è di continuare ad applicare l’attuale disciplina sul whistleblowing.
Segnalazioni interne vs. esterne e divulgazione pubblica - L' Associazione delle imprese industriali ritiene necessario distinguere le violazioni che dovrebbero essere oggetto di segnalazioni attraverso i soli canali interni, dalla commissione di reati presupposto della responsabilità 231, per i quali risulta invece ragionevole prevedere l’utilizzo dei canali di segnalazione esterni con la divulgazione pubblica dei fatti. Inoltre viene suggerita l'esclusione del ricorso alla segnalazione esterna se quella interna si è conclusa con un provvedimento finale negativo. In ballo la necessità di un adeguato bilanciamento tra l’emersione delle violazioni e i rischi di danni reputazionali all’impresa e al segnalato.
Tutele per i segnalanti - Per quanto concerne il tema delle tutele delle persone coinvolte nella segnalazione, Confindustria avverte la necessità, espressamente prevista dalla direttiva così come nella relazione illustrativa di accompagnamento , di disporre un’adeguata tutela anche della persona coinvolta, cioè la persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione o, comunque interessata.
Manca, infatti , una disciplina specifica per il diritto della persona che si vede coinvolta nella segnalazione, di essere sentita dal soggetto interno o dall’autorità esterna competenti a ricevere la segnalazione, di difendersi e di accedere agli atti interessati alla segnalazione stessa .
Sanzioni deterrenti - Altro aspetto non contemplato dallo schema di decreto legislativo, ma previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937 e dall'attuale disciplina del decreto 231, è la previsione di sanzioni efficaci per dissuadere il segnalante dall'effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino false o infondate.
Insomma, la posizione di Confindustria appare molto critica verso l'attuale schema di decreto. Le considerazioni svolte sono molto severe, coinvolgendo per altro aspetti non secondari della futura disciplina.
Di altro avviso il Garante della Privacy che, in materia di trattamento dei dati personali, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.
Fonte : Confindustria