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Direttiva UE 2019/1937 – Ampliate le tutele del Whistleblowing


Whistleblowing
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea del 26.11.2019 ( L 305/17 ) la Direttiva ( UE ) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ( cd. whistleblowing ).

Nel nostro ordinamento, la tutela per i segnalatori di condotte illecite è predisposta dalla Legge n. 179/2017, la quale distingue due standard di tutela, uno più ampio per il settore pubblico e l’altro per il settore privato, riconducibile essenzialmente all'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 e della responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato prevista dal decreto legislativo.

La direttiva UE 2019/1937 amplia il raggio di operatività delle tutele con un riferimento ad imprese con più di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione del modello 231. Al contempo è lasciata agli Stati Membri la facoltà di esentare i Comuni con meno di 10mila abitanti e gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti. Ovviamente, a fronte di un adeguata valutazione dei rischi, gli Stati Membri potranno estendere le tutele anche ad enti con un minor numero di lavoratori.

La direttiva UE 2019/1937 ha allargato anche il campo dei soggetti tutelati nella veste di segnalanti includendo soggetti estranei al contesto lavorativo a conoscenza degli illeciti. Dal punto di vista delle tutele ( art. da 19 a 21 ) , la direttiva UE 2019/1937 aggiunge alcuni strumenti molto forti che vanno dalla riassunzione provvisoria, al accesso gratuito a informazioni per la tutela, all’assistenza finanziaria e legale. Altrettanto significativa è l’esclusione della responsabilità per diffamazione, violazione del copyright, del segreto industriale e il risarcimento di danni in ambito civile e giuslavoristico.

Gli Stati membri dovranno recepire le norme nel diritto nazionale entro 2 anni.

Fonte: GUUE - Direttiva UE 2019/1937