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ANAC : Whistleblowing , direttore sanzionato per ritorsioni verso il dirigente segnalante


E’ di 10 mila euro la sanzione amministrativa inflitta da ANAC per il comportamento discriminatorio e vessatorio messo in atto dal direttore di una Pubblica Amministrazione nei confronti di un dirigente suo sottoposto, che aveva segnalato diversi illeciti a carico del proprio direttore per conflitto di interessi.

L’ istruttoria condotta da ANAC , sfociata poi nella delibera n. 380/2024 , ha portato anche alla nullità degli atti ritorsivi e consequenziali posti in essere dal direttore.

Secondo gli accertamenti svolti dall’ Agenzia Nazionale Anticorruzione, a seguito dell’ inevasa segnalazione di illeciti trasmessa al responsabile anticorruzione dell’Ente, il dirigente avrebbe cominciato a subire ritorsioni dalla direzione dell’ Ente attraverso :  

·       la riorganizzazione della struttura in quattro aree, tre di fascia A e una sola C, a capo della quale era stato messo il segnalante;

·       l’attribuzione di personale dequalificato e in numero troppo esiguo alla stessa area;

·       l’assegnazione a una palazzina priva di agibilità e di scarsa qualità strutturale;

·       l’assegnazione di obiettivi irraggiungibili, tenendo appunto conto della qualità e delle competenze del personale a disposizione;

·       una valutazione molto bassa della performance del dirigente nell’anno precedente.

Tali misure sono state giudicate contrarie all’art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di protezione dei segnalanti da azioni discriminatorie come demansionamenti ; licenziamenti ; trasferimenti o ogni altra misura organizzativa con effetti negativi sulle condizioni di lavoro.

In merito alla legittimità della segnalazione, la disciplina in materia di whistleblowing richiede una valutazione caso per caso , “ dando rilievo agli elementi oggettivi che mergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione , un pregiudizio, un ostacolo , un ‘alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione” ( Linee guida ANAC ) .

In virtù di tali indicazioni le irregolarità riscontrate sono state ritenute idonee a ledere il buon andamento della pubblica amministrazione. Oltre ad un’illegittima attribuzione di incarichi e il conflitto di interessi, l’ ANAC ha riscontrato il nesso causale tra segnalazione e comportamento ritorsivo dove la rotazione di personale è stata ridotta ad un mero espediente utilizzato per danneggiare il whistleblower.  

Ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, l’autorità ha quindi deliberato la natura ritorsiva e la conseguente nullità delle deliberazioni sulla riorganizzazione della struttura , limitatamente ai provvedimenti che impattano negativamente sulle attribuzioni del dirigente e sulla sua posizione dirigenziale all’interno dell’ AMmnistrazione, e irrogato una sanzione pecuniaria di 10 mila euro,ai sensi dell’ art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “  qualora venga accertata , nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando altri profili di responsabilità, l’ ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 € “.  Rigettata, infine, la richiesta di accesso agli atti formulata dal direttore, autore dei provvedimenti ritorsivi.

Fonte : ANAC