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TAR Toscana: il partecipante alla gara può ribassare anche i costi della manodopera


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Con la sentenza n. 120 del 29.01.2024, il TAR Toscana afferma che la libertà di iniziativa economica comporta la facoltà del partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, a condizione che lo stesso dimostri, da un lato, che ciò è conseguenza di una più efficiente organizzazione aziendale e, dall’altro, che siano rispettati i trattamenti minimi salariali.

Il fatto affrontato

La società, classificatasi in seconda posizione nella gara d’appalto indetta dal Comune per l’affidamento del servizio di mensa nella scuola dell’infanzia, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’annullamento della determinazione e dei verbali di gara oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria.
A fondamento della predetta domanda, la ricorrente deduce che la prima classificata avrebbe presentato un’offerta in cui anche il costo della manodopera sarebbe stato ribassato, nonostante l’espresso divieto in gara.

La sentenza

Il TAR Toscana rileva, preliminarmente, che il legislatore prevede espressamente, da un lato, che i concorrenti alle gare indichino nell’offerta economica il costo da imputare alla manodopera e, dall’altro lato, che una loro quantificazione troppo bassa comporta una anomalia dell’offerta.

Secondo i Giudici, se ne deduce che il legislatore non ha voluto considerare tali costi fissi e invariabili, prevendendo anzi espressamente la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Per il Collegio, inoltre, la tesi dell’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa.

Il TAR rigetta, dunque, il ricorso.

A cura di Fieldfisher