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INPS - Mess. n. 3977 del 10.11.2023 : Indennità Part time ciclico - Istruzioni per le domande


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Con il mess. n. 3977 del 10.11.2023 l' INPS fornisce nuove istruzioni per la presentazione delle domande dell' indennità una tantum in favore dei lavoratori in part time ciclico verticale. 

Il part time ciclico, altrimenti detto multi-periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. In pratica, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell’anno, a seconda delle esigenze dell’azienda. Può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in alcuni periodi dell’anno e part time in altri, oppure di lavorare full time per 8 mesi e restare in pausa per i restanti 4. Un esempio classico in cui si utilizza la forma del part time ciclico è il settore ricettivo/alberghiero, che ha delle esigenze differenti nei vari periodi dell’anno, che si traducono in un aumento o riduzione della forza lavoro impiegata in struttura.

Il decreto Aiuti ha previsto, per il 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti ( con la circ. n. 115 del 13.10.2022 l' INPS ha fornito le istruzioni amministrative ad oggi ancora valide per il riconoscimento dell'indennità ) 

Il decreto Anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145) ha poi confermato l’indennità per il 2023 e ha specificato che l’indennità 2022 è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) " purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane ". Il risultato è quindi l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari aventi diritto all' una tantum per l'anno 2022 e 2023. 

Per poter beneficiare dell’indennità di importo pari a 550 euro  il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, non deve essere percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. 

In merito all'invio della domanda di accesso alla prestazione, l'INPS rende noto che l'inoltro dell'istanza potrà avvenire a partire dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre prossimo accedendo (con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale e selezionando, in base all’istanza che si intende presentare, la prestazione:

  • Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
  • Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”. 

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa. L' INPS precisa che dovranno presentare  le domande per entrambe le annualità solo coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Per le domande presentate per il 2022 ed eventualmente respinte, è stata prevista la possibilità di proporre riesame senza che sia consentito l'inoltro di una nuova domanda.

Fonte: INPS