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Dal 18 dicembre nuovi obblighi di comunicazione per i beneficiari di cassa integrazione.


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Il quadro normativo degli ammortizzatori sociali si arricchisce di nuove disposizioni operative che modificano sostanzialmente gli obblighi di comunicazione a carico dei beneficiari.

A decorrere dal 18 dicembre 2025, il lavoratore in cassa integrazione che intraprenda un’attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro richiedente l'integrazione salariale.

Questa novità, introdotta dall'art. 22 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni in materia di semplificazione per le imprese, rappresenta l'ultimo intervento sulla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015.

Divieto di cumulo e decadenza dal trattamento - In ordine di tempo, la Legge n. 182/2025 segue l'intervento del "Collegato Lavoro" all'art. 6 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203. Tale norma, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha introdotto un divieto di cumulo: il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o dipendente durante la CIG non ha diritto al trattamento per le giornate lavorate. Ne consegue che, qualora il lavoratore ometta di comunicare all'INPS lo svolgimento della nuova attività, lo stesso decade integralmente dal diritto al trattamento. Tale perdita del beneficio non è proporzionale alla remunerazione conseguita, ma colpisce l’intero periodo di riduzione o sospensione dell’attività coperto dalla cassa integrazione.

L’ onere verso il datore di lavoro - L’ulteriore onere introdotto dall'art. 22 della L. n. 182/2025 - con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015 - impone al lavoratore di informare tempestivamente anche il datore di lavoro. Sebbene tale omissione non sia assistita da una sanzione specifica di legge, essa può configurare gli estremi per una contestazione disciplinare.

La ratio della norma risiede nella necessità di tutelare l'azienda, specialmente nei casi di pagamento diretto con anticipazione in busta paga e successivo conguaglio. L’omessa conoscenza dell’attività del dipendente espone, infatti, il datore di lavoro a gravi criticità gestionali, tra cui emissione di note di rettifica da parte dell'INPS;  azioni di recupero dell'indebito; disconoscimento del conguaglio delle prestazioni già erogate e sanzioni amministrative legate all'infedeltà della denuncia contributiva.  

Il rigore della giurisprudenza - L'importanza di tali adempimenti comunicativi trova conferma nell’ ordinanza n. 31146 del 21.10.2022, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: è legittimo il licenziamento del lavoratore in cassa integrazione che ometta di comunicare lo svolgimento di un’attività lavorativa, anche qualora questa sia solo potenzialmente remunerativa.

Il caso specifico ha riguardato un dipendente di una compagnia aerea il quale, nonostante la sospensione in CIGS, aveva svolto un periodo di prova di tre mesi presso un altro vettore senza darne notizia né alla società di appartenenza né all'INPS. Tale condotta, finalizzata a percepire indebitamente un doppio trattamento economico, è stata giudicata dai giudici di legittimità come una gravissima violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Per la Corte, il silenzio del lavoratore non ha solo arrecato un danno economico agli enti previdenziali e all'azienda, ma ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, giustificando così la massima sanzione disciplinare, indipendentemente dall'effettivo ammontare del guadagno conseguito.

WST Law & Tax