Stampa

Corte Costituzionale: reintegra anche in caso di licenziamento irrogato per un addebito punito dal CCNL con sanzione conservativa


icona

Con la sentenza n. 129 del 16.07.2024, la Corte Costituzionale afferma che la tutela reintegratoria attenuata deve applicarsi anche nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato irrogato sulla base di condotte per cui la contrattazione collettiva prevede solo sanzioni meramente conservative (sul medesimo tema si veda: Licenziamenti illegittimi, la giurisprudenza continua a delineare una nuova riforma).

Il caso affrontato

Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato nell’agosto 2022, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice.
Il Tribunale di Catania, investito del caso – evidenziando, da un lato, che dei tre fatti contestati al ricorrente solo due apparivano assumere un rilievo disciplinare e, dall’altro, che tali addebiti risultavano punibili, ai sensi del CCNL applicato, con sanzioni di tipo conservativo – solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 23/2015, nella parte in cui non prevede l’applicazione della tutela reintegratoria laddove il fatto contestato, in base alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, sia punibile solo con sanzioni di natura conservativa.

La sentenza

La Corte rileva, preliminarmente, l’adeguatezza del sistema sanzionatorio, previsto dal D.Lgs. 23/2015 (come novellato dal D.L. 87/2018 ed emendato dalle precedenti pronunce di costituzionalità), anche in riferimento alle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare risulti sproporzionato rispetto alla condotta e alla colpa del lavoratore.

Tuttavia, secondo i Giudici, il riferimento alla proporzionalità del licenziamento ha una portata ampia, tale da comprendere le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento come clausola generale ed elastica, ma non può concernere anche i casi in cui il fatto contestato sia in radice inidoneo, per espressa pattuizione contrattuale, a giustificare il recesso.

Per la Consulta, infatti, le ipotesi in cui l’addebito è sanzionato dal CCNL con una sanzione meramente conservativa vanno equiparate a quelle dell’insussistenza del fatto materiale.

Diversamente ragionando - e lasciando, quindi, immutata la situazione di mancata previsione della reintegra quando il fatto contestato sia punito con una sanzione solo conservativa dalla contrattazione collettiva - si andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto di lavoro.

Prof. Avv. Angelo Pandolfo & Avv. Matteo Farnetani - WST