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Corte Costituzionale: l’indennità risarcitoria per il dipendente pubblico si calcola sempre sulla base del TFR


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Con la sentenza n. 144 del 07.10.2025, la Corte Costituzionale afferma che per il pubblico dipendente illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante al lavoratore ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria.

Il caso affrontato

Il pubblico dipendente – che, già in servizio alla data del 31.12.1995, non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS) – impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli.
Il Tribunale di Trento, investito del caso, ritenendo illegittimo l’impugnato recesso e volendo disporre la reintegra del ricorrente, solleva questioni di legittimità costituzionale circa le modalità di calcolo della indennità risarcitoria da riconoscere in favore dello stesso.
In particolare, visto che il parametro da utilizzare ai fini della determinazione di detta indennità sarebbe da individuarsi nell’emolumento di fine rapporto, secondo il Giudice rimettente si integrerebbe una disaprità a danno dei dipendenti assoggettati al regime dell’IPS, cui verrebbe corrisposta un’indennità risarcitoria di importo inferiore in ragione della base retributiva più ristretta per il calcolo della stessa IPS.

La sentenza

La Corte ritiene errato il ragionamento prospettato dal Tribunale di Trento, dal momento che intento del legislatore era quello di fornire un parametro astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria spettante al pubblico dipendente illegittimamente licenziato e, poi, reintegrato.

Secondo i Giudici, infatti, obiettivo della norma era quello di armonizzare la disciplina relativa al licenziamento ne pubblico impiego, così da assicurare, indistintamente, a tutti i lavoratori interessati la medesima tutela in ipotesi di recesso illegittimo.

Per la Consulta, ciò a prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica conseguente al licenziamento.

Su tali presupposti, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

A cura di WST