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Min. Lavoro – Interpello n. 5/2024 : Responsabile della sicurezza designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali


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Il Ministero del Lavoro, con l’ interpello n. 5/2024, torna a trattare delle modalità di designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS ).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura eletta o designata all’interno di un’azienda o unità produttiva per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il suo ruolo principale è quello di vigilare e collaborare per garantire un ambiente di lavoro sicuro, segnalando situazioni di rischio e promuovendo la prevenzione degli infortuni. Il RLS partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza, viene consultato in merito alla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, riceve la formazione adeguata per svolgere efficacemente le sue funzioni e ha accesso alla documentazione aziendale relativa alla sicurezza.

 Nell’istanza, presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene chiesto :   

  1. se le  proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità;  
  2. se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

In relazione al primo quesito, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. Pertanto se sussistono i requisiti menzionati all’art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ogni articolazione territoriale può configurarsi come unità produttiva autonoma.

Per quanto concerne il secondo quesito viene ricordato che, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda, siano esse RSA o RSU. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante. La stessa normativa precisa che numero , modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori è definito in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo riferito a ciascuna unità produttiva, a seconda del numero di lavoratori impiegati ( 1 sino a 200 lavoratori ; 3 da 201 a 1.000 lavoratori; 6 nelle aziende sopra i 1.000 dipendenti ).

Riepilogato il quadro normativo tra norme derogabili e inderogabili, la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione  .

Riguardo all'appartenenza alla RSU  l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa o quanto meno rappresenti compiutamente gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.  

Fonte: Min. Lavoro