Con l’ interpello n. 5/2023 , pubblicato in risposta all’ istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla figura del preposto.
A questa figura vengono assegnati compiti molto importanti nel sistema di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. N. 81/2008 individua nel preposto quella figura che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione e l’osservanza degli obblighi di legge , nonché delle disposizioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza. Nel caso in cui vengano rilevati comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite , tra le prerogative del preposto c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori.
Nell’ occasione la Camera di Commercio ha chiesto di delimitare l’obbligo di nomina del preposto chiedendo se sia sempre applicabile anche nelle piccole realtà aziendali, anche qualora un’attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro.
La Commissione evidenzia che dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza ( art. 18 ; 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ) emerge la volontà del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che pertanto sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro andrebbe considerata solo come extrema ratio a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, tenuto conto della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività. Inoltre , non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
Fonte: Min. Lavoro