Stampa

Min. Lavoro – Interpello n. 4/2023 : Nozione di unità produttiva e ruolo della contrattazione nell’elezione degli RLS


icona

Con l’ interpello n. 4/2023 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti al fine di risolvere dei dubbi interpretativi sull’art. 47, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 81/2008 (TU Sicurezza) in materia di designazione/elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

Dal momento che il comma 2 prevede la designazione/elezione del RLS in tutte le aziende o unità produttive, è stato chiesto se, nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive dislocate in più regioni, fosse obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma, considerando anche l’ipotesi in cui le unità produttive siano dislocate in due regioni diverse e abbiano tutte tra i trenta e i cento dipendenti per ogni sede. 

In risposta all’ Istanza presentata dal COBAS - Lavoro Privato, il Ministero del Lavoro ribadisce la nozione di unità produttiva intesa come “ stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale “ ( art. 2, c.1, lett. t) del D.Lgs. n. 81/2008 ).

Per quanto concerne il numero , le modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, la loro fissazione è assegnata alla contrattazione collettiva, nel rispetto delle prescrizioni minime fissate dal Legislatore. Nello specifico, l’art. 47. Comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008, nello stabilire tutele minime poste a salvaguardia delle funzioni riconosciute ai rappresentanti, fissa un numero minimo legato direttamente al parametro dimensionale come di seguito riportato : un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Fonte : Min. Lavoro