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Min. Lavoro – Interpello n. 3/2023 : Formazione RSL – il contenuto è definito dal CCNL


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Modalità, durata e contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti dal CCNL, nel rispetto della durata minima di 32 ore fissate dal T.U. sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il chiarimento è fornito dal Ministero del Lavoro in risposta ad un’istanza presentata dalla regione Sardegna inerente la frequenza obbligatoria ai corsi di formazione per RLS. In particolare, con l’ interpello n. 3/2023 , è stato chiesto se la frequenza ai corsi deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma, senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima di 32 ore stabilita dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Il Ministero, dunque, nel fornire il proprio parere, ha confermato quanto già definito dalla norma ossia che la durata iniziale della formazione sia pari a 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione adottate in azienda. Alla contrattazione viene demandato il compito di disciplinare le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

Se presenti nel settore o territorio di appartenenza, le attività formative vanno organizzate con il coinvolgimento degli organismi paritetici. 

Fonte: Min. Lavoro