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Min. Lavoro – Interpello n. 2/2025 : Sulla nozione di luogo di lavoro nelle attività AIB


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Nelle attività svolte in ambiente agro-forestale, la qualificazione di un’area come “luogo di lavoro” incide direttamente sugli obblighi del datore di lavoro e sugli standard strutturali e organizzativi da assicurare. Il tema è particolarmente rilevante per le campagne antincendio boschivo (AIB), dove i lavoratori operano spesso in boschi, terreni aperti e postazioni temporanee con un’elevata mobilità al loro interno.

Con l’Interpello n. 2/2025, a seguito di numerose richieste di chiarimento, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta sul perimetro applicativo del Titolo II del Testo Unico relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro”  ai fini delle esclusioni specificatamente previste per il personale anti incendio che opera per campi, boschi e terreni appartenenti a un’azienda agricola o forestale.

Basandosi sui principi stabiliti dalla Cassazione penale, la Commissione ministeriale ha fornito un’importante chiave di lettura per delimitare il concetto di "luogo di lavoro" in ambito agricolo. Nella sentenza n. 49459 del 29 dicembre 2022 la Corte ha ritenuto “ luoghi di lavoro” le sole aree di immediata pertinenza della sede aziendale e quelle destinate ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse svolte normalmente in luoghi chiusi escludendo, dunque,   i soli terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività tipiche agricole/forestali.

Pertanto, una corretta valutazione dei rischi e la conseguente adozione di misure di sicurezza nelle attività antiincendi boschivi dovrà necessariamente tener conto di questa distinzione.

Fonte: Min. Lavoro