La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’ interpello n. 1/2025 , con il quale ha fornito, all’Università degli Studi di Udine, chiarimenti in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale docente in servizio nelle università.
La commissione ministeriale interviene per chiarire la durata e la tipologia di corsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale docente tenuto conto dell' esposizione a rischi più o meno alti nell'esercizio delle proprie mansioni.
Con le dovute premesse, il Ministero del Lavoro ricorda che, ai sensi dell’ art. 37, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Tale obbligo è stato ulteriormente specificato nell’accordo Stato Regioni – atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che individua la durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sulla base di rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche per ciascuna attività individuata sulla base di Codici ATECO 2007 e riportati poi nella valutazione rischi.
Il dubbio dell’ ateneo deriva dal fatto che la suddetta tabella codici ATECO 2007 classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore , ma al contempo l’accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” quanto segue :
“I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis). Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.
In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o “medio”.
In sostanza la formazione deve essere sempre “ sufficiente ed adeguata “ in relazione all’effettiva mansione considerata in sede di valutazione dei rischi, e ciò a prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’ azienda.
Pertanto la Commissione conclude che, laddove dalla valutazione rischi risulti che il personale docente svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, lo stesso può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per le categorie di lavoratori a rischio basso.
Fonte: Min. Lavoro