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Min. Lavoro – Interpello n. 1/2024 : Sull'obbligatorietà della visita medica a seguito di assenza per malattia oltre i 60 giorni.


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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, ha fornito di recente alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di verifica dell’idoneità alla mansione a seguito di assenza per malattia superiore a 60 giorni.

A chiamare in causa la Commissione, l’ ufficio risorse umane dell’Università degli Studi di Milano con una richiesta di parere, fornito con l’ interpello n. 1/2024, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, con specifico riguardo alla necessità di sottoporre a visita medica il lavoratore in caso di assenza prolungata, anche se non esposto , né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo chimico ; biologico ; meccanico o per uso di videoterminale.

Richiamando la normativa di riferimento, nonché la giurisprudenza intervenuta sul tema, il Ministero ricorda che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi ( art. 18, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008 ).

Inoltre, nell’affidare i compiti ai lavoratori, il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica in assenza del prescritto giudizio di idoneità ( art. 18, comma 1, lett. c) e lett. bb) D.Lgs. n. 81/2008 ).

A tal fine, ai sensi dell’art. 41, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente deve quindi procedere con la sorveglianza sanitaria :

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La stessa disciplina prevede l’obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione ( art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 ).

Sul punto la Suprema Corte , Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 29756 del 12.10.2022  e 7566 del 27.03.2020 ) si è espressa nel senso di ritenere che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica. 

Ed è sulla base dell’ interpretazione fornita dalla giurisprudenza che la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fa proprio l’indirizzo secondo il quale solo il lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Fonte: Min. Lavoro