Per proseguire nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori da remoto dislocati in diverse aree del territorio, il datore di lavoro può procedere alla nomina di più medici competenti, individuando tra loro un addetto al coordinamento delle attività.
Il chiarimento viene fornito dalla Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in risposta ad un’istanza presentata da Confcommercio [ interpello n. 1/2023 ] , nella quale è stato chiesto se per garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza anche ai videoterminalisti in smart working, sia consentito procedere alla nomina di più medici competenti di “ prossimità “ dislocati sul territorio (aree territoriali, provincie e/o regioni) in cui gli smart worker svolgono la propria attività lavorativa. Questo per agevolare anche eventuali visite a domicilio, nell'ambito dell'ordinaria attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, tenuto conto anche degli eventuali sviluppi della situazione pandemica.
La Commissione precisa che le nomine devono essere necessariamente sottese da particolari esigenze organizzative come nei casi di aziende con più unità produttive , nei casi di gruppi di imprese , nonchè quando ne emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.
Dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi nei casi di cui all' art. 29, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
In materia di sicurezza il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Per ulteriori spunti : Lavoro agile, sicurezza e tutela assicurativa
Fonte : Min. Lavoro - Interpello n. 1/2008