La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1/2020. L’istanza è stata proposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia per conoscere la corretta applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto per la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi per l’uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesto un particolare addestramento in relazione ai loro rischi specifici .
IL QUADRO NORMATIVO:
• Art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso;
• Art. 71, comma 7, lettera a) e art. 73, comma 4 del D.Lgs. 81/08 sanciscono l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro al fine di consentirne un utilizzo idoneo e sicuro;
L’ INTERPELLO N. 1/2020:
Visto quanto previsto dal Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di lavoro ,di cui al comma 4 dell’art. 73, è considerato alla stregua di un operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.
Laddove ciò non avvenga, e il datore di lavoro faccia uso delle attrezzature senza averne l’abilitazione, può a quest’ultimo essere applicata la sanzione penale prevista dall’art. 87, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/08, in riferimento agli obblighi formativi previsti all’art. 71, comma 7, lettera a) ?
IL PARERE DELLA COMMISSIONE:
L’art. 87, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/2018 stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.
Il Jobs Act, nel razionalizzare e semplificare procedure e adempimenti in materia di rapporto di lavoro, ha modificato la definizione di ” operatore “ incaricato all’uso dell’attrezzatura di lavoro ( art. 69, comma 1 ), inserendo anche il datore di lavoro precedentemente escluso. Nessun intervento è stata realizzato sui successivi articoli, compreso l’art. 87, comma 2.
Fatta salva l’applicazione di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con l’ interpello n. 1/2020 la Commissione conferma che – sulla base del principio di tipicità della sanzione penale – l’ambito di operatività del citato articolo 87 debba essere circoscritto alla fattispecie espressamente previste, pertanto le sanzioni non possono essere applicate al datore di lavoro che utilizzi attrezzature di lavoro senza apposita abilitazione.
Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 1/2020